Parere negativo del Consorzio ASI non lesivo in via autonoma (TAR Puglia n. 1182 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, il parere reso dal Consorzio ASI su richiesta del SUAP comunale ha natura infraprocedimentale e non è autonomamente lesivo. Esso è destinato a confluire nel provvedimento finale del Comune, unico atto idoneo a incidere sulla sfera giuridica dell’istante. I vizi del parere possono essere dedotti esclusivamente a titolo di invalidità derivata del provvedimento conclusivo, ove questo recepisca il parere. Ne consegue l’inammissibilità per carenza di interesse attuale del ricorso proposto in via autonoma avverso il parere negativo e gli atti consortili connessi.

Il Fatto

La società ricorrente ha attivato presso il Comune di Foggia la procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 per realizzare un impianto fotovoltaico di potenza rilevante, con opere di connessione ricadenti nell’area industriale consortile. Il SUAP ha trasmesso la pratica al Consorzio ASI per il parere di competenza. Il Consorzio ha reso parere negativo, poi confermato con maggiore motivazione in esito alla richiesta di riesame, e ha respinto anche la successiva istanza di assegnazione del suolo necessaria alle opere di connessione.

La società ha impugnato il parere e gli atti consortili, integrato il gravame con motivi aggiunti avverso il diniego di assegnazione, e ha chiesto un rinvio in attesa della definizione del connesso ricorso avverso l’inerzia del Comune. Il Consorzio e il Comune hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di rinvio, motivandone il rigetto con ragioni di economia processuale. La questione centrale è però di ordine processuale: stabilire se gli atti consortili impugnati siano idonei a ledere in via autonoma la posizione della ricorrente.

Il Tribunale richiama il proprio orientamento, espresso nella sentenza n. 325 del 2024, secondo cui gli atti endoprocedimentali della specie hanno natura infraprocedimentale e non sono autonomamente lesivi. La procedura abilitativa è di competenza del Comune e non risulta conclusa.

Da qui la conseguenza: gli asseriti vizi dei pareri, ove recepiti nel provvedimento finale, potranno essere fatti valere a titolo di invalidità derivata, assumendo solo allora efficacia lesiva. Prima della conclusione del procedimento manca, dunque, un interesse attuale all’impugnazione.

Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per carenza di interesse. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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