Inammissibile il parere sulla conservazione dei contratti a termine negli enti deficitari (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 100 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è ammissibile, sotto il profilo oggettivo, solo se il quesito è formulato in termini generali e astratti e attiene all’interpretazione di una disposizione dal significato controverso in materia di contabilità pubblica. È inammissibile la richiesta che, pur riconducibile astrattamente a tale materia, sia preordinata alla soluzione di uno specifico fatto gestionale o investa atti amministrativi già adottati e determinazioni già assunte dall’ente. Il limite è funzionale a evitare indebite commistioni tra la funzione consultiva e le altre funzioni intestate alla Corte, nonché il rischio di surrettizia reintroduzione del vaglio preventivo di legittimità sugli atti.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune, dopo aver dato atto di avere in corso una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e di versare in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 T.U.E.L., ha rivolto una richiesta di parere alla competente Sezione regionale di controllo.

Il quesito muove dall’art. 8, comma 2, del d.l. n. 13/2023, convertito nella legge n. 41/2023, e chiede se, in sua attuazione e fino al 31 dicembre 2026, non trovino applicazione la risoluzione di diritto dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 110, comma 4, T.U.E.L. e il divieto di costituzione degli uffici di staff con personale esterno di cui all’art. 90, comma 1, T.U.E.L., così da consentire ai dirigenti e al personale esterno già assunti di continuare l’attività in favore dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità soggettiva e la riconosce sussistente, provenendo l’istanza dal Sindaco quale organo di vertice legittimato. La mancata operatività del C.A.L. regionale, precisa, non preclude l’attivazione della funzione consultiva, essendo in tal caso legittimati i soli organi rappresentativi dell’ente.

Passando all’ammissibilità oggettiva, la Corte richiama i requisiti consolidati: attinenza alla materia della contabilità pubblica, formulazione in termini generali e astratti, non funzionalità all’adozione di concreti atti di gestione, assenza di interferenze con le altre funzioni. La nozione di contabilità pubblica può ampliarsi fino a ricomprendere materie diverse, ma solo in presenza di problematiche ermeneutiche afferenti in via immediata e diretta ai limiti e ai divieti posti a tutela degli equilibri di bilancio.

La Sezione ritiene il quesito astrattamente riconducibile alla materia contabile, perché involge la normativa vincolistica sul personale degli enti strutturalmente deficitari. Rileva però che esso difetta dei requisiti di generalità e astrattezza, essendo preordinato a risolvere una questione che riguarda uno specifico fatto gestionale, descritto nei suoi passaggi dall’istante: se i dirigenti e il personale esterno già assunti possano proseguire l’attività. La Corte non può stabilire se il caso concreto sia sussumibile nel quadro normativo.

Un secondo e autonomo profilo di inammissibilità è costituito dal fatto che i quesiti investono atti amministrativi già adottati e determinazioni già assunte dall’ente, che per costante giurisprudenza contabile non possono formare oggetto di parere, pena il rischio di interferenza con l’attività di controllo e con le funzioni giudicanti e requirenti.

Nell’ottica di una pronuncia di orientamento, la Sezione offre comunque una lettura delle norme, senza alcuna valutazione sulla fattispecie concreta. Ricostruisce la ratio dell’art. 90 T.U.E.L., che demanda al regolamento l’istituzione di uffici di supporto agli organi politici, di carattere fiduciario e non gestionale, e dell’art. 110 T.U.E.L., che disciplina incarichi dirigenziali esterni di natura gestionale. La deroga dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 13/2023 consente di conservare fino al 31 dicembre 2026 i rapporti instaurati ai sensi degli artt. 90 e 110 T.U.E.L., ma, attesa la sua specialità, opera solo alle condizioni e nelle ipotesi tassativamente individuate, non potendo prescindersi dallo stretto collegamento con l’attuazione dei progetti finanziati con risorse PNRR o europee. La valutazione sull’esistenza dei presupposti resta di esclusiva spettanza dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *