Conto giudiziale privo di sottoscrizione e parifica: improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 141 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile ne determina l’imputazione e costituisce requisito fondamentale. Tuttavia l’autografia della sottoscrizione non è requisito di validità giuridica dell’atto quando dal complesso dei documenti accompagnatori emergono elementi idonei a individuarne la provenienza. La relazione dell’organo di controllo interno e il provvedimento di parificazione previsti dall’art. 139 c.g.c. consentono di superare il difetto di sottoscrizione e di ricondurre i fatti di gestione all’agente. In loro assenza il conto è improcedibile, non potendo la Sezione procedere ad alcuna verifica giudiziale.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore deferiva alla Sezione il conto giudiziale reso da un’agente contabile di un Comune per l’esercizio 2015, relativo alla riscossione dei diritti di segreteria e al rilascio delle carte di identità. Il conto era stato depositato oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto e su un modello derivato dal mod. 23 del d.P.R. n. 194/1996, benché la gestione riguardasse riscossioni e non un fondo economale. L’anticipazione ricevuta non risultava utilizzata ed era stata integralmente riversata.

Il conto si presentava privo di data, della sottoscrizione dell’agente e del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario; il file depositato recava unicamente una firma digitale apposta dal coordinatore degli agenti contabili. Il Magistrato istruttore chiedeva quindi una pronuncia sulla procedibilità del conto e sulla titolarità in capo al magistrato dei poteri istruttori per acquisire sottoscrizione e parificazione. L’agente eccepiva la conformità della gestione alle istruzioni della Ragioneria e chiedeva il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella procedibilità di un conto privo di sottoscrizione e di visto di parificazione e nella possibilità di integrare per via istruttoria tali elementi essenziali. La sottoscrizione dell’agente è requisito fondamentale, perché determina l’imputazione del contenuto e la responsabilità per i fatti rendicontati. Tuttavia, secondo un orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8702 del 2010), l’autografia non è requisito di validità giuridica quando altri documenti individuano la provenienza dell’atto.

Nel caso concreto l’Ente non aveva allegato la documentazione prevista dall’art. 139 c.g.c., applicabile ratione temporis, ovvero la relazione dell’organo di controllo interno e il provvedimento di approvazione e parificazione. Tale documentazione avrebbe consentito di ritenere il conto compilato e sottoscritto nei termini, con il ritardo imputabile al responsabile del procedimento e sanzionabile ex art. 141, commi 6 e 7 c.g.c., e di considerarlo parificato nonostante l’assenza del visto di regolarità.

Richiamando l’ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione, il Collegio precisa che la relazione deve essere resa dall’organo di controllo interno in posizione di terzietà rispetto all’agente, e che la sua funzione è dare conto della verifica formale del conto, della corrispondenza con le scritture dell’ente e delle eventuali alterazioni dell’assetto contabile. Quanto alla parificazione, richiamate le SS.RR. n. 4/2020, essa è dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione.

Stante l’assenza di entrambi gli elementi, la Sezione non può esaminare il conto: come ribadito dalla giurisprudenza contabile (Sez. Piemonte n. 468/2019; Sezioni Riunite n. 22/2016/QM), la parificazione è fase imprescindibile ai fini della procedibilità. L’agente assumeva di aver trasmesso il conto via mail al responsabile del procedimento, ma non ha depositato né il file firmato né la mail né altra documentazione con data certa, e l’Ente non ha confermato la circostanza. Il conto depositato oltre cinque anni dopo, riproducente firme autografe non digitali, non è accompagnato da attestazione di conformità né dalla prescritta relazione.

Il conto deve pertanto essere dichiarato improcedibile, assorbita ogni altra questione, dovendo lo stesso essere oggetto di separato esame. Non è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di statuizione di condanna e per essere il giudizio definito su questione preliminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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