Parere di fattibilità e norme di piano adottato non ledono in via (TAR Toscana n. 1490 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere preventivo di fattibilità non costituisce atto definitivo e immediatamente lesivo, poiché non preclude la realizzazione dell’intervento ma si limita a subordinare il recupero delle volumetrie a una determinata dimostrazione, la cui eventuale mancanza integra un ostacolo solo successivo e non definitivo. Le previsioni normative dello strumento urbanistico generale non hanno portata immediatamente conformativa della proprietà, salvo che si tratti di azzonamenti: la loro concreta attitudine lesiva si manifesta con l’emanazione dell’atto applicativo. Il ricorso proposto avverso tali atti è pertanto inammissibile per difetto di interesse attuale, tanto più quando il carattere preclusivo dipende dall’interpretazione di locuzioni generiche rimesse all’amministrazione in sede di applicazione del piano.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria nel Comune di Scarperia e San Piero di un compendio immobiliare denominato “Case Frilli” e ha presentato una proposta di piano di recupero e poi una domanda di permesso di costruire, entrambe oggetto di precedenti dinieghi confluiti in altri contenziosi davanti al medesimo TAR. Per superare le difficoltà la società ha definito con il Comune una nuova soluzione progettuale articolata in quattro corpi di fabbrica, trasfusa in un accordo procedimentale da sottoscrivere previo parere preventivo di fattibilità ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 222/2016.
Il parere rilasciato, pur favorevole, ha condizionato il recupero delle volumetrie derivanti dalle superfetazioni demolite alla dimostrazione della natura post-novecentesca dei fabbricati originari. La società ha sottoscritto l’accordo con riserva e ha impugnato in parte qua il parere, unitamente all’art. 35 delle NTA del regolamento urbanistico comunale. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la deliberazione consiliare di adozione del piano operativo, dolendosi delle previsioni sulle rototraslazioni e sulla disciplina dell’area.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il ricorso principale, incentrato sulla pretesa lesività del parere preventivo di fattibilità. Il punto di partenza è la considerazione, ripresa dal Consiglio di Stato sez. V, 13/09/2013, n. 4532, che tale parere non costituisce atto definitivo ed immediatamente lesivo. Esso non preclude la realizzazione dell’intervento, ma subordina il recupero in diversa posizione delle volumetrie alla dimostrazione del carattere post-novecentesco dei fabbricati abbattuti.
La ricorrente sostiene che la lesività deriverebbe dal richiamo del parere nell’accordo procedimentale, quale manifestazione di preassenso al nuovo progetto di trasformazione. L’argomento non convince il Tribunale: né il parere né l’accordo costituiscono manifestazioni di volontà definitiva dell’ente e non assumono quindi carattere immediatamente lesivo. Solo all’esito, in ipotesi negativo, della dimostrazione richiesta il parere potrebbe integrare un ostacolo, peraltro non definitivo, alla attuazione del progetto.
Passando ai motivi aggiunti, il Collegio esamina l’impugnazione delle NTA del piano operativo adottato. La società lamenta che l’art. 14 delle NTA, ammettendo solo “modeste e non sostanziali rototraslazioni all’interno dell’area di pertinenza”, renderebbe all’attualità impossibile la modifica del sedime dell’originario corpo aggiuntivo. L’amministrazione ha replicato che le previsioni del piano adottato non appaiono ostative alla presentazione e all’ammissibilità del progetto, compatibile con la tipologia di ristrutturazione RR3.
Il Tribunale ritiene anche tale impugnazione inammissibile per difetto di interesse attuale, richiamando il principio per cui non tutte le previsioni dello strumento urbanistico generale hanno carattere immediatamente lesivo. Lo sono gli azzonamenti con portata immediatamente conformativa della proprietà, non la parte normativa del piano, la cui concreta portata lesiva si manifesta solo con l’atto applicativo, secondo il richiamo a T.A.R. Milano, sez. II, 06/06/2019, n. 1288.
La conclusione vale a maggior ragione nel caso di specie, dove il carattere preclusivo delle norme impugnate è tutt’altro che certo e dipende da soluzioni interpretative di locuzioni generiche, come quella sul carattere modesto e non sostanziale delle rototraslazioni ammesse, che l’amministrazione potrà adottare solo in sede di applicazione del nuovo piano. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi dichiarati entrambi inammissibili, con compensazione delle spese per giusti motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.