Occupazione sine titulo e potere-dovere di provvedere ex art. 42-bis (TAR Toscana n. 1222 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione sine titulo di un fondo da parte della pubblica amministrazione, il proprietario può agire per ottenere la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il giudicato formatosi su una precedente sentenza che ha dichiarato inammissibile l’azione restitutoria per mancata prova della proprietà non estende i suoi effetti alla domanda relativa al potere-dovere di provvedere sull’istanza di acquisizione o restituzione, trattandosi di posizione di interesse legittimo correlata all’esercizio di un potere amministrativo non ancora attivato. La nota con cui l’amministrazione nega la qualità di erede del richiedente sull’assunto della mancata prova dell’accettazione è illegittima, potendo gli atti di recupero del bene integrare l’accettazione tacita ex art. 476 c.c. Resta onere del privato sciogliere, in sede di rinnovazione del procedimento, ogni incertezza sulla situazione proprietaria.

Il Fatto

Il ricorrente assume di essere comproprietario al 50%, insieme alla sorella, di un appezzamento di terreno nell’abitato di Grosseto, occupato dal Comune in epoca risalente per la realizzazione di una strada e di una scuola materna, senza mai essere stato formalmente espropriato. Un primo contenzioso, definito con sentenza della Prima Sezione del TAR Toscana, era stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di prova della titolarità del bene destinato a scuola e in parte carente di giurisdizione per le aree stradali.

Dopo quel giudicato, il solo ricorrente ha diffidato il Comune alla restituzione o, in alternativa, all’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il Comune ha respinto l’istanza con una nota motivata dall’omessa dimostrazione della qualità di erede. Il ricorrente ha quindi impugnato la nota chiedendo la condanna alla restituzione, al risarcimento e, in subordine, all’acquisizione coattiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingendola. La domanda investe la sola particella destinata a scuola, già ricondotta alla giurisdizione amministrativa dal precedente giudicato. Il thema decidendum resta fissato dall’atto introduttivo e non può essere ampliato dalle memorie difensive. Sul punto il TAR richiama il costante orientamento secondo cui la domanda non si estende per effetto degli scritti conclusionali.

Nel merito, la domanda restitutoria e risarcitoria è coperta dal giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. Il Collegio qualifica la precedente pronuncia di inammissibilità come sentenza solo apparentemente processuale: essa risolveva una questione preliminare di titolarità del bene. Il principio del giudicato che copre il dedotto e il deducibile impedisce di ridiscutere la proprietà sulla base di documenti già disponibili all’epoca, come il testamento pubblicato nel 1999.

La domanda subordinata è invece ammissibile. Il giudicato non si estende al potere-dovere dell’amministrazione di valutare l’acquisizione o la restituzione, perché si tratta di poteri e procedimenti non ancora attivati. La posizione del proprietario assume consistenza di interesse legittimo, distinta da quella sottostante all’azione restitutoria.

La nota di diniego è illegittima. Il ricorrente aveva fornito un principio di prova della qualità di erede già prima del provvedimento, con la trasmissione del testamento. La contestata mancata accettazione è questione oziosa: gli atti di recupero del bene possono integrare l’accettazione tacita ex art. 476 c.c. L’amministrazione deve quindi rinnovare il procedimento con provvedimento espresso e motivato.

Il Collegio rileva però contraddizioni nella documentazione sulla situazione proprietaria, che impongono al ricorrente di chiarirla in sede di rinnovazione. L’eccezione di usucapione è mal posta, perché non opposta nel procedimento e da valutare in quella sede. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con annullamento della nota, obbligo di concludere entro centottanta giorni e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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