Daspo sportivo: ampiezza discrezionale e sufficienza degli elementi di fatto (TAR Emilia-Romagna n. 29 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401 del 1989, è misura amministrativa di prevenzione connotata da ampia discrezionalità. La valutazione dell’inaffidabilità del soggetto risponde alla logica del «più probabile che non» e richiede elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, non la certezza della lesione oltre ogni ragionevole dubbio. Ai fini dell’irrogazione è sufficiente la partecipazione attiva agli scontri, risultando irrilevante che i fatti non abbiano dato luogo a denunce, procedimenti o condanne in sede penale. La durata massima della misura non esige una motivazione rinforzata quando la gravità complessiva dei fatti e l’adeguatezza dell’istruttoria sorreggono la scelta, sindacabile solo per manifesta erroneità, illogicità o sproporzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Questore della Provincia di Ravenna gli ha vietato l’accesso agli impianti sportivi per cinque anni. Il provvedimento trae origine dagli scontri tra opposte tifoserie avvenuti il 15 settembre 2024 nei pressi dello stadio di Russi, in occasione di un incontro di Prima Categoria: lanci di oggetti, pietre, fumogeni e bastoni, due feriti e il rinvenimento sul posto di cinture e lucchetti.

La Questura ha identificato il ricorrente attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza e delle riprese dei presenti, riconoscendolo mentre impugnava minacciosamente una cintura. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di proporzionalità della misura e la carenza degli elementi di fatto, sostenendo di essersi solo difeso dall’aggressione avversaria. Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le coordinate interpretative consolidate. Il divieto di accesso è connotato da ampia discrezionalità, spettando all’autorità la valutazione in concreto dell’inaffidabilità del soggetto, in bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato. Sul piano probatorio la fattispecie appartiene al diritto amministrativo della prevenzione: non si richiede la certezza della lesione, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità, come ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 4141 del 2024 e n. 866 del 2019.

Quanto al primo motivo, la Questura ha validamente motivato sull’urgenza di provvedere, richiamando gli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. La frequenza temporale delle manifestazioni sportive può richiedere l’immediatezza del provvedere per scongiurare il ripetersi di episodi violenti. La giurisprudenza (TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 1960 del 2024) ritiene che il daspo non debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio, per la celerità intrinseca alla sua natura preventiva. Irrilevante è poi l’assenza di procedimenti penali: la funzione preventiva della misura prescinde da denunce o condanne.

Sul secondo motivo, la partecipazione del ricorrente è adeguatamente provata dalle immagini acquisite e dalle testimonianze. Il Collegio ritiene irrilevante che la condotta sia stata posta in essere per scopi difensivi: nel contesto di scontri violenti è difficile distinguere il ruolo di attacco o di difesa, e rileva unicamente l’oggettiva partecipazione attiva agli scontri. La durata quinquennale non è sproporzionata, poiché l’ampia discrezionalità è sindacabile solo per manifesta erroneità, illogicità o sproporzione, non ravvisate nella specie. La ratio dell’istituto è prevenire fenomeni di grave violenza non più tollerabili.

Quanto al terzo motivo, l’aver brandito minacciosamente una cintura costituisce senza dubbio un fatto di partecipazione attiva, a nulla rilevando che non sia provato l’uso effettivo di violenza su persone o cose, per la natura preventiva e non meramente repressiva della misura. Il richiamo a un provvedimento identico emesso verso altro soggetto, lungi dal dimostrare illegittimità, conferma l’uniformità e la logicità del giudizio amministrativo. Infine, il decreto contiene una specificazione dettagliata di modalità e luoghi, escludendo profili di indeterminatezza, essendo sufficiente che eventi e luoghi siano determinabili (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1133 del 2024). Il ricorso è respinto con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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