Ottemperanza al decreto di equa riparazione (TAR Puglia n. 1364 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al decreto decisorio che ha liquidato l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, la parte ricorrente è legittimata a chiedere l’esecuzione delle sole statuizioni che le attribuiscono direttamente un diritto. Le somme liquidate con distrazione in favore del difensore costituiscono credito esclusivo di quest’ultimo. Ove il difensore non abbia agito in proprio, la domanda di ottemperanza relativa a tali somme è rigettata per difetto di titolo, restando fermo l’obbligo dell’amministrazione di adempiere spontaneamente all’intero provvedimento giurisdizionale definitivo.

Il Fatto

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto decisorio della Corte d’Appello di Lecce, pubblicato nell’ottobre 2020 nel procedimento per equa riparazione. Con quel provvedimento il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente, di € 10.000,00 a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, oltre alle spese del procedimento liquidate con distrazione in favore del difensore.

Dedotto il mancato pagamento spontaneo, la ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare l’esecuzione del decreto, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto. È quindi decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Il Tribunale ha poi verificato il rispetto degli oneri procedimentali imposti dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. La ricorrente ha reso la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione prescelta. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni senza alcun pagamento.

Superate le verifiche, il Collegio ha scrutinato l’ambito oggettivo della domanda. Il decreto reca condanna al pagamento non solo in favore della ricorrente, ma anche delle spese processuali liquidate con distrazione in favore del difensore che ne aveva fatto richiesta. Nel giudizio di ottemperanza, tuttavia, il difensore non ha agito in proprio: il ricorso è stato proposto esclusivamente nell’interesse della parte.

Da ciò deriva che la ricorrente non vanta alcun titolo per chiedere l’esecuzione delle somme riconosciute unicamente al difensore. L’accoglimento è quindi limitato alle statuizioni di diretta spettanza della ricorrente. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di adempiere spontaneamente a tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento definitivo. Il TAR ha ordinato al Ministero di pagare le somme dovute alla parte, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nel termine di 90 giorni. Ha contestualmente rigettato la domanda quanto alle spettanze del difensore.

Il Collegio ha nominato commissario ad acta, per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Dirigente che sarà indicato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriori 90 giorni per l’incarico. Nessun compenso è dovuto al commissario, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso delle spese vive al difensore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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