Estinzione del processo contabile per mancata prova della notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 91 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito contabile il ricorrente ha l’onere di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza entro il termine previsto dall’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., cioè entro il decimo giorno che precede la data di udienza. L’inosservanza di tale onere determina l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., anche quando la pretesa sostanziale sia stata nel frattempo riconosciuta dalla parte resistente. La declaratoria di estinzione consegue alla mancata costituzione in giudizio del convenuto e alla definizione del ricorso con sentenza, restando irrilevante, ai fini del rito, l’esito favorevole intervenuto in via amministrativa. Sulle spese non si provvede.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico erogato dall’INPS, ha chiesto l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione, con attribuzione alla parte retributiva dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.

Nel corso del giudizio il difensore ha rappresentato che l’INPS aveva riconosciuto la domanda del militare posto in congedo e ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione. Ha inoltre dato atto di non aver provveduto alla notifica all’INPS del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. L’INPS non si è costituito. All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico delle pensioni ha rilevato d’ufficio un vizio di natura processuale, indipendente dal merito della pretesa. La questione riguarda il rispetto dell’onere di depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, onere posto a carico del ricorrente dalla norma processuale contabile.

Il Collegio ha richiamato l’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., secondo cui il ricorrente deve depositare le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Il termine è funzionale a garantire la regolare instaurazione del contraddittorio e la verificabilità della vocatio in ius da parte del giudice prima dell’udienza.

Nel caso concreto il difensore ha ammesso di non aver notificato all’INPS il ricorso unitamente al decreto di fissazione. Ne consegue l’inosservanza del termine e, quindi, la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c., come richiamato dal giudice.

La decisione chiarisce che il riconoscimento in via amministrativa della pretesa del ricorrente non sana il vizio processuale né consente al giudice di definire il giudizio nel merito. L’interesse alla prosecuzione dichiarato dalla difesa resta questione distinta dal rispetto degli oneri di instaurazione del contraddittorio.

Quanto alle spese, il Collegio non ha provveduto, non essendo l’INPS costituito. Il processo è stato quindi definito con declaratoria di estinzione, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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