Parere positivo con osservazioni sull’adesione del Comune a una comunità energetica rinnovabile (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 350 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte degli enti locali sono soggette al controllo della Corte dei conti sui parametri degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP. Il principio della funzionalizzazione richiede che l’attività societaria sia strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali e che la motivazione dia conto dell’insufficienza del mercato a soddisfare il bisogno della collettività. La carenza di una compiuta analisi di fattibilità e di un adeguato business plan non preclude il parere positivo quando la partecipazione ha valore modesto e l’oggetto sociale della società è riconducibile a un servizio di interesse generale. Il controllo non si esaurisce nel giudizio sull’atto, restando ferme le successive verifiche di cui all’art. 1, comma 166, legge n. 266/2005 e all’art. 148-bis, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.

Il Fatto

Il Consiglio comunale di un ente locale lombardo ha approvato la deliberazione con cui ha aderito, quale socio consumatore, a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa operante sul territorio. L’atto è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il parere previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP, unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile, al verbale del Collegio dei Revisori, allo Statuto e al Regolamento della cooperativa e al prospetto del piano previsionale quinquennale.

L’operazione si sostanzia nell’acquisto di una quota associativa di importo contenuto. L’ente ha rappresentato che la partecipazione non comporta oneri indiretti né rischio d’impresa, traendo beneficio dagli incentivi correlati alla condivisione dell’energia prodotta.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo, individuando nei parametri degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP il riferimento normativo della verifica. Richiama la propria giurisprudenza contabile e le pronunce delle Sezioni Riunite in sede di controllo, che hanno delineato la funzione di analisi affidata alla Corte sulle scelte di partecipazione societaria degli enti pubblici.

Sul vincolo tipologico, il Collegio rileva che l’operazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale, come richiesto dall’art. 7 TUSP e dall’art. 42 d.lgs. n. 267/2000, ed è corredata dei pareri di regolarità e del parere del Collegio dei Revisori. Il profilo è superato.

Sul principio della funzionalizzazione, la Corte osserva che la motivazione dell’atto riprende in modo tautologico le disposizioni normative e non richiama concretamente i parametri elaborati dalla giurisprudenza contabile, secondo cui la finalità pubblica richiede la dimostrazione che il servizio non sarebbe reso dal mercato alle medesime condizioni di accessibilità, continuità e qualità. La carenza è tuttavia superata in concreto, avuto riguardo alle previsioni statutarie della cooperativa e alla riconduzione dell’oggetto sociale all’art. 31 d.lgs. n. 199/2021.

Sul piano dell’adeguatezza della motivazione e della sostenibilità economico-finanziaria, il Collegio rileva che la delibera non contiene dati economici e si limita a richiamare il piano previsionale quinquennale, che offre informazioni stringate e contempla i soli costi di gestione, senza quelli indotti dagli investimenti. L’analisi di fattibilità è quindi solo in parte effettuata. Il Collegio dei Revisori ha comunque attestato la sostenibilità finanziaria dell’operazione.

La Sezione ritiene che le carenze rilevate non impediscano una valutazione positiva, considerata la modestia della partecipazione, la semplicità della struttura societaria e l’assenza di elementi di preoccupazione per future diseconomie gestionali. La verifica sulla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, richiamata dalla delibera in relazione alla disciplina del clima, dell’ambiente e dell’energia, è valutata positivamente, così come l’adempimento dell’onere di consultazione pubblica.

La Corte esprime pertanto parere positivo con osservazioni, ferma restando ogni ulteriore valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’art. 1, comma 166, legge n. 266/2005 e all’art. 148-bis, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *