Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e trasmissione alla Corte dei conti (TAR Piemonte n. 1505 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione all’accredito sulla Carta elettronica del docente, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando la sentenza sia stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione soccombente e sia infruttuosamente decorso il termine di art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il TAR ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni e nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Il compenso del Commissario, affidato a un dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. I profili di danno erariale connessi giustificano la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3209/2024 del Tribunale di Torino, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato all’accredito sulla Carta elettronica del docente dell’importo di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione, oltre interessi legali, in relazione a più anni scolastici.
Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La ricorrente ha rappresentato, con istanza di passaggio in decisione, che il pagamento mancava per le annualità successive alla prima, con conseguente necessità di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere per l’anno scolastico 2019/2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, per l’anno scolastico 2019/2020, il pagamento è intervenuto, con conseguente dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere. Per il residuo, ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ed è stata notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi era contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato.
Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza, accreditando la somma liquidata, oltre interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Quanto al compenso commissariale, il Collegio ha ritenuto che, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, esso sia compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione e ridotti in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’Amministrazione, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio ha infine mandato alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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