Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta con astreinte (TAR Campania n. 2283 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione e, in difetto, nomina sin d’ora il commissario ad acta, il quale non può invocare l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa quale legittimo impedimento. La domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore per violazione del giudicato, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., va accolta nei limiti della non manifesta iniquità, con fissazione di un tetto massimo all’astreinte.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, con cui era stato dichiarato il suo diritto alla progressione professionale ed economica, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate sull’anzianità di servizio.

Espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il provvedimento è passato in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la nomina di un commissario ad acta, l’adozione di uno speciale ordine di pagamento in caso di incapienza e la condanna al pagamento della penale di mora. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario.

Risultano rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Sussistendo le condizioni di legge, il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per l’integrale esecuzione del giudicato.

In difetto, è nominato sin d’ora commissario ad acta il titolare dell’ufficio ministeriale competente, che provvede nei 60 giorni successivi su istanza del ricorrente. Il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

Il Collegio accoglie altresì la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma per la violazione del giudicato, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’astreinte è calcolata in misura mensile di ritardo, con decorrenza dal mese successivo alla scadenza del termine assegnato e fino al mese dell’adempimento, anche tardivo, computato per intero in caso di esecuzione oltre il quindicesimo giorno, non perdendo l’amministrazione il proprio potere di provvedere pur in presenza del commissario, secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021.

In linea con il criterio della non manifesta iniquità, il Tribunale fissa un limite massimo, oltre il quale l’astreinte perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata locupletazione del privato, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019 e i principi sovranazionali di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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