Parere paesaggistico negativo: la ruralità va valutata in chiave estetica (Cons. Stato n. 3496 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo della Soprintendenza in materia paesaggistica è motivato in modo adeguato quando individua concreti profili di incompatibilità dell’intervento con i valori protetti dal vincolo, anche valutando la ruralità dell’edificio sotto il profilo estetico e non urbanistico. La presenza, nella motivazione, di considerazioni di carattere urbanistico-edilizio non inficia il provvedimento se esse non ne costituiscono il fondamento. Il principio del dissenso costruttivo non è invocabile quando le criticità siano superabili solo mediante una radicale modifica progettuale. In tal caso l’amministrazione non è tenuta a indicare soluzioni correttive. La sopravvenuta autorizzazione paesaggistica rilasciata in esecuzione dell’annullamento giurisdizionale del parere non rende improcedibile l’appello avverso la sentenza che lo aveva annullato, trattandosi di giudizio pregiudiziale rispetto a quello pendente sugli atti successivi.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire per un fabbricato da destinare in parte a deposito aziendale e in parte a civile abitazione, su un fondo ricadente nel Parco nazionale del Cilento e dichiarato di notevole interesse pubblico con d.m. 4 luglio 1966. Il lotto è classificato in zona E4 (territorio rurale) dal PRG.
La Soprintendenza ha reso parere negativo ai sensi dell’art. 146, quinto comma, d.lgs. n. 42/2004. Il T.A.R. Salerno, con sentenza in forma semplificata, ha accolto il ricorso, ritenendo che il parere si fondasse su valutazioni urbanistiche esorbitanti dalla competenza dell’organo e che, sul piano paesaggistico, fosse generico e privo di prescrizioni correttive. Il Ministero ha proposto appello. Nelle more, il Comune ha rilasciato una nuova autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire, entrambi impugnati con ricorso pendente al T.A.R.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge le eccezioni preliminari. L’appello, fondato su un unico motivo omogeneo e illustrato con chiarezza, soddisfa il requisito di specificità dei motivi posto dall’art. 40 cod. proc. amm., applicabile al gravame in virtù dell’art. 38 cod. proc. amm.. Quanto all’improcedibilità, la nuova autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata in un procedimento successivo a quello in cui si è inserito il parere impugnato: il presente giudizio è quindi pregiudiziale rispetto a quello pendente sugli atti sopravvenuti, e non il contrario. Il permesso di costruire è poi provvedimento autonomo rispetto all’autorizzazione paesaggistica, come si desume dall’art. 146, quarto comma, d.lgs. n. 42/2004.
Nel merito l’appello è fondato. Il parere contiene, in apertura, un riferimento alla incompatibilità del fabbricato con la destinazione agricola della zona, ma non è questa la motivazione portante. Il provvedimento espone poi in modo puntuale le ragioni di contrasto dell’intervento con il vincolo.
La Corte valorizza la stretta connessione tra la descrizione del bene contenuta nel decreto di apposizione del vincolo e la valutazione svolta dall’amministrazione. Il fabbricato, privo di elementi di ruralità funzionale e architettonica per le sue dimensioni e le sue caratteristiche tipologiche, confligge con il contesto agricolo caratterizzato da un nucleo abitato tipico. La ruralità della zona viene quindi apprezzata non sul piano urbanistico, ma su quello estetico, coerente con il vincolo.
Il parere dà inoltre conto della frammentazione del fondo, inedificato e attraversato da un vallone, e dell’improprio consumo di suolo agricolo. Non rileva che la zona sia già in parte antropizzata: la pregressa edificazione non costituisce lasciapassare automatico, né giustifica una deroga alla tutela. La motivazione non è perciò generica né stereotipata, non emergono travisamenti dei fatti e la valutazione resiste al sindacato di ragionevolezza.
Quanto al dissenso costruttivo, il Consiglio ritiene superabile la censura: il principio non opera in presenza di criticità insuperabili se non con una radicale modifica progettuale. Il parere lo esplicita, escludendo che gli interventi mitigativi proposti dalla commissione locale possano attenuare il negativo impatto paesaggistico. L’appello è pertanto accolto, il ricorso di primo grado respinto e le spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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