Tariffe riabilitazione DCA recepisce massimi senza eliminare riduzione case di cura private (Cons. Stato n. 3667 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto commissariale che recepisce le tariffe massime nazionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie ha ad oggetto esclusivamente l’adeguamento ai valori fissati in sede ministeriale e non incide, in senso modificativo o abrogativo, sulle modalità regionali di tariffazione già vigenti. La permanente previsione di una remunerazione ridotta per le case di cura private rispetto alle strutture pubbliche è compatibile con i criteri ermeneutici letterale e logico-sistematico. La determinazione tariffaria fondata sulla tipologia del soggetto erogatore risponde a esigenze programmatorie che prescindono dalle caratteristiche organizzative degli operatori. Nel settore sanitario l’iniziativa economica privata non si svolge integralmente senza limiti, dovendo anzitutto conciliarsi con il contenimento della spesa sanitaria; la tutela della concorrenza non opera in termini assoluti tra erogatori pubblici e privati, per la disomogeneità degli obiettivi perseguiti.

Il Fatto

L’associazione di rappresentanza delle strutture private accreditate della Campania ha chiesto alla Regione il riconoscimento che le tariffe applicabili ai ricoveri post acuti di riabilitazione ospedaliera (cod. 56) fossero pari al 100% delle tariffe nazionali, in alternativa l’adeguamento immediato delle stesse a tale misura. La Regione ha riscontrato con una nota negando la fondatezza della pretesa e confermando la riduzione al 96% per le case di cura private, a fronte del 100% riconosciuto alle strutture pubbliche e agli IRCCS di diritto privato.

L’associazione ha agito contro il silenzio e poi impugnato la nota con motivi aggiunti. Il TAR Campania ha dapprima dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e poi respinto i motivi aggiunti, ritenendo che il decreto commissariale non avesse modificato il sistema di remunerazione. L’appellante ha sostenuto che il provvedimento avesse invece equiparato il trattamento delle due categorie di erogatori.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la questione come volta a ricavare dal decreto commissariale n. 32 del 2013 un’interpretazione del suo contenuto dispositivo nel senso dell’integrale recepimento delle tariffe del decreto ministeriale 18 ottobre 2012, senza la riduzione praticata alle case di cura private. Rileva che quel decreto ministeriale è stato adottato in attuazione dell’art. 15, comma 15, d.l. n. 95/2012, che attribuisce al Ministro il compito di determinare le tariffe massime corrispondibili dalle Regioni alle strutture accreditate.

Sul piano letterale, la Corte distingue tra le tariffe massime e le modalità di tariffazione: il decreto commissariale ha ad oggetto esclusivamente il recepimento delle prime, senza disposizioni che incidano sul diverso versante delle seconde. Il fatto che tra le precisazioni ed eccezioni del dispositivo non compaia la riduzione al 96% non è indice della sua eliminazione, poiché tali eccezioni servono solo a escludere, per prestazioni diverse, l’integrale recepimento.

Quanto al criterio logico-sistematico, la Corte valorizza la progressione storica delle percentuali (80%, poi 88%, poi 96%) e il lungo lasso di tempo tra i successivi incrementi: non è plausibile che la Regione, a un anno dall’ultimo adeguamento, abbia inteso recuperare quattro punti. L’incremento del costo della vita non è pertinente, perché l’interpretazione va condotta con riguardo alla situazione esistente alla data di adozione, e comunque le tariffe del 2012 derivano da un accordo con le associazioni di categoria, cui è sotteso il riconoscimento della loro remuneratività.

L’analogia tra requisiti tecnologici e funzionali delle strutture non è decisiva: la determinazione per tipologia di erogatore risponde a esigenze programmatorie, come conferma l’art. 4, comma 3, d.m. 18 ottobre 2012, che consente alle Regioni tariffe ridotte per promuovere appropriatezza e de-ospedalizzazione. Il richiamo alle tariffe extra-ospedaliere e l’interpretazione costituzionalmente conforme attengono alla legittimità del provvedimento, presupponendo una tempestiva impugnazione, e restano estranei al giudizio.

Nel merito, la Corte esclude la lesione dell’iniziativa economica, che nel settore sanitario incontra i limiti del potere programmatorio, e della concorrenza, non sviluppabile in termini assoluti tra erogatori con obiettivi disomogenei. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per l’originalità dell’oggetto della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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