Silenzio-assenso sull’istanza di installazione della stazione radio-base e sorte dei motivi aggiunti (Cons. Stato n. 3491 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata comunicazione all’operatore dei motivi ostativi e del provvedimento di diniego non preclude la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio-base, ai sensi dell’art. 87, comma 9, d.Lgs. n. 259/2003, che è esclusa soltanto dalla comunicazione di tali atti. La piena conoscenza del provvedimento, quale momento di decorrenza del termine di impugnazione ex art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non coincide con la conoscenza piena e integrale, ma richiede la percezione dell’esistenza dell’atto e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività. Nel caso di motivi aggiunti propri, riferiti al medesimo atto, l’irricevibilità del ricorso introduttivo si estende ai motivi aggiunti; nel caso di motivi aggiunti impropri occorre verificare le connessioni sostanziali, potendo derivarne non il travolgimento ma l’improcedibilità per carenza di interesse.

Il Fatto

La società appellante aveva presentato istanza per l’installazione di una stazione radio-base sul lastrico solare di un edificio, ottenendo dal Comune l’autorizzazione paesaggistica e ritenendo formato il titolo per silenzio-assenso. L’Ente Parco regionale aveva sollecitato verifiche sulla regolarità del procedimento, richiamando un preavviso di rigetto e un diniego che non risultavano comunicati alla società. Dopo l’esecuzione dei lavori, l’Ente Parco aveva diffidato la società alla prosecuzione degli stessi.

Il TAR Lazio aveva dichiarato irricevibile il ricorso, integrato da motivi aggiunti, individuando il momento di piena conoscenza degli atti lesivi nella ricezione della diffida e ritenendo che l’irricevibilità dell’atto introduttivo travolgesse i motivi aggiunti. La società ha proposto appello, deducendo l’erroneità della statuizione processuale e riproponendo i motivi di merito non esaminati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie parzialmente il motivo di appello. La diffida dell’Ente Parco era stata comunicata a mezzo PEC alla società, con conseguente tardività dell’impugnazione limitatamente a tale atto, notificata oltre il termine. Diversa è la sorte degli atti richiamati nella diffida — il preavviso di rigetto e il diniego — che non erano stati allegati né comunicati in precedenza.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, la Sezione ribadisce che la piena conoscenza non richiede la cognizione integrale dell’atto, essendo sufficiente la percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività. Nel caso concreto la diffida si era limitata a menzionare i provvedimenti, senza rendere percepibile la loro attitudine lesiva, che non può desumersi dal solo nomen iuris. La Corte richiama i principi dell’Adunanza plenaria n. 12/2020, che esclude la necessità del ricorso “al buio”, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla conoscenza della pretesa violazione.

Neppure la nota del Comune, con cui il r.u.p. aveva confermato la regolarità dell’iter e la formazione del silenzio-assenso, poteva fondare la piena conoscenza delle problematicità dell’impianto, dal momento che il Comune le aveva espressamente escluse.

Quanto alla connessione tra ricorso e motivi aggiunti, il Collegio distingue tra motivi aggiunti propri e impropri. Solo nel primo caso l’irricevibilità dell’atto introduttivo si estende ai motivi aggiunti; nel secondo occorre valutare le connessioni sostanziali, potendo derivarne l’improcedibilità per carenza di interesse ove l’atto impugnato sia idoneo a regolare ex se il rapporto. Nella specie la diffida era consequenziale al diniego, provvedimento regolatore del rapporto, la cui impugnazione era ricevibile.

Passando al merito, la Sezione rileva che i motivi ostativi e il diniego non erano stati notificati alla società e non avevano quindi precluso la formazione del silenzio-assenso; il parere dell’Ente Parco e la nota della Soprintendenza erano sopravvenuti al decorso del termine. La Corte accerta pertanto la formazione del silenzio-assenso e annulla i provvedimenti impugnati, esclusa la diffida, compensando le spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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