Parere preliminare comunale non impugnabile se privo di effetto lesivo (TAR Lombardia n. 1519 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere preliminare reso dall’Amministrazione comunale in materia edilizia non ha natura provvedimentale e non è autonomamente impugnabile, perché si colloca in una fase endogena, se non addirittura pre-procedimentale, del procedimento amministrativo. La sua lesività non può essere configurata in via meramente eventuale o futura, ma deve essere valutata con riferimento al concreto e attuale pregiudizio all’interesse dedotto in giudizio. È dunque inammissibile il ricorso proposto avverso un atto consultivo che non conclude il procedimento né determina alcun arresto procedimentale, salvo che una disposizione espressa, di carattere eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica, ne preveda l’immediata impugnabilità.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un’unità immobiliare, rappresentavano di aver ottenuto nel 1989 la sanatoria di interventi realizzati nel locale sottotetto, a seguito di istanza di condono edilizio presentata dall’allora proprietario. Successivamente emergeva un errore negli elaborati grafici allegati alla domanda originaria. I comproprietari chiedevano quindi un parere legale sulla possibilità di regolarizzare la situazione e lo trasmettevano al Comune.

Con parere preliminare del 4 ottobre 2022, il Comune comunicava che le soluzioni prospettate non potevano essere accolte, preannunciando l’avvio del procedimento di repressione degli abusi edilizi per parziale difformità rispetto alla concessione rilasciata nel 1989. Seguiva la comunicazione di avvio del procedimento del 17 ottobre 2022. I ricorrenti impugnavano il parere dinanzi al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendola fondata. L’atto impugnato è un parere preliminare che, per espressa qualificazione, non assume natura provvedimentale e non riveste alcuna idoneità decisoria. Esso si inserisce nella fase endogena — anzi pre-procedimentale — di un procedimento che, secondo l’allegazione della stessa Amministrazione, non risulta mai essersi concluso.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui è inammissibile il ricorso proposto contro un parere, ancorché vincolante, se non sia impugnato anche l’atto conclusivo del procedimento. La deroga a tale principio costituisce ius singularis, non suscettibile di applicazione analogica, come nel caso dell’art. 211, comma 1, del d.lg. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lg. n. 56 del 2017, richiamato dalle pronunce del Consiglio di Stato (Sez. VI n. 4315 del 2017, n. 4369 del 2017, n. 4377 del 2017; Sez. IV n. 1829 del 2012).

Nel caso concreto manca del tutto un provvedimento definitivo idoneo a chiudere la fattispecie e a incidere in via di deminutio sulla sfera giuridica dei ricorrenti. Il parere non ha determinato alcun arresto procedimentale, poiché l’ordinamento postula l’esercizio del potere provvedimentale in capo all’Amministrazione titolare. Il Collegio osserva che il tenore letterale del parere, con l’avvertenza circa il suo carattere definitivo e la possibilità di ricorso, è fuorviante e di segno antitetico rispetto alle difese del Comune.

La lesività non può essere valutata in modo eventuale o futuro: il contegno inerte serbato dal Comune non ha ancora scalfito le situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti. Richiamando TAR Lombardia n. 1039 del 2021, il Tribunale ribadisce che il requisito dell’attualità dell’interesse non sussiste quando il pregiudizio è meramente eventuale. Il ricorso è dunque inammissibile, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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