Payback dispositivi medici 2015-2018 ricorso respinto e difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 1919 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il meccanismo del payback previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, costituisce misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore. La definizione agevolata introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 95 del 2025, convertito con legge n. 118 del 2025, che consente alle aziende fornitrici di estinguere l’obbligazione versando il 25 per cento degli importi e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, non lede il diritto di difesa, non imponendo alcuna rinuncia all’azione ma lasciando al debitore la libera scelta se avvalersene. Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti regionali e provinciali di individuazione degli elenchi delle aziende fornitrici e degli importi dovuti, adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del medesimo d.l. n. 78 del 2015, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo configurabile alcun potere autoritativo della pubblica amministrazione.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio i decreti del Ministro della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la Circolare prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, con cui era stata data applicazione al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendone l’illegittimità costituzionale sotto molteplici profili.

Con motivi aggiunti la società impugnava poi la Determinazione della Regione Sardegna n. 1356 del 28 novembre 2022, recante l’elenco delle quote di ripiano per fornitore, e gli atti conseguenti. Nelle more del giudizio interveniva l’art. 7 del d.l. n. 95 del 2025, convertito con legge n. 118 del 2025, che prevede il pagamento ridotto al 25 per cento, con preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale per chi vi aderisce. La ricorrente dichiarava in udienza di non aver effettuato alcun pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, che hanno rispettivamente esteso a tutte le aziende la riduzione al 48 per cento e ritenuto il meccanismo del payback 2015-2018 misura ragionevole e proporzionata, respingendo la censura di lesione dell’art. 41 Cost. Il TAR ha rilevato che nessuna Regione ha depositato la documentazione richiamata dall’art. 7 del d.l. n. 95 del 2025 e che la ricorrente ha dichiarato di non aver pagato: il ricorso andava quindi deciso nel merito, sulla base dei precedenti della stessa Sezione.

Nel merito, il ricorso introduttivo è stato respinto perché infondato, con integrale rinvio alle motivazioni dei precedenti richiamati, che hanno affrontato le medesime censure.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione. I provvedimenti regionali che individuano le aziende tenute al ripiano e gli importi dovuti, adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, non esprimono poteri autoritativi, con la conseguenza che la relativa controversia spetta al giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 11 c.p.a., la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

Il Collegio ha inoltre esaminato il motivo aggiunto introdotto con la memoria del 10 dicembre 2025, con cui si prospettava l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 95 del 2025. La memoria, non notificata alle controparti, è stata ritenuta irricevibile. La questione di costituzionalità è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la ricorrente ha dichiarato di non avvalersi della definizione agevolata e quindi la norma non è applicabile alla fattispecie. Nel merito, il TAR ha comunque escluso la non manifesta infondatezza, qualificando il meccanismo come definizione agevolata di un debito speciale, analoga a quella tributaria, che lascia al debitore libera scelta e non impone alcuna rinuncia all’azione giurisdizionale.

Le spese sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali e della parziale definizione in rito, con contributi unificati a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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