Parere soprintendentizio tardivo non perde vincolatività nel procedimento paesaggistico (Cons. Stato n. 1410 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza espresso oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 non perde il proprio carattere vincolante: il potere resta sussistente anche se esercitato dopo la scadenza, sicché l’atto comunale che lo recepisce non è illegittimo per difetto di autonoma valutazione. Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, la richiesta di integrazioni documentali avanzata a fronte di documentazione incompleta ha efficacia interruttiva e non meramente sospensiva del termine decadenziale. Il principio di carattere generale desumibile dall’art. 155, comma 4, c.p.c. e dall’art. 2693 c.c., secondo cui il termine scadente in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo, trova applicazione anche nel procedimento di controllo.
Il Fatto
La titolare di una struttura turistico-ricettiva situata in località costiera realizzava, con CILA, un percorso alternativo rispetto al preesistente sentiero comunale, consistente nel posizionamento di una scala in ferro destinata a collegare la pubblica via all’arenile. Insorta contestazione comunale per difformità, la proprietaria presentava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
La Soprintendenza, dopo una richiesta di integrazioni documentali, esprimeva parere contrario; il Comune rigettava conseguentemente l’istanza. Il TAR Campania accoglieva il ricorso, ritenendo il parere tardivo e dunque inefficace e non vincolante, e annullava il diniego comunale per carenza di autonoma valutazione paesaggistica. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla questione della presunta tardività del parere, emesso il 3 luglio 2023 (lunedì) rispetto al 1° luglio 2023 (sabato). Richiamando Cons. St., sez. VI, n. 9952 del 2022 e Cons. St., sez. VI, n. 6611 del 2011, riconosce che l’art. 155, comma 4, c.p.c. e l’art. 2693 c.c. esprimono un principio generale applicabile anche al procedimento di controllo.
Muovendo dal carattere di autorizzazione in sanatoria dell’istituto, il Consiglio di Stato afferma che la richiesta di integrazioni, avanzata a fronte di documentazione incompleta, ha effetto interruttivo del termine decadenziale. Richiama sul punto Cons. St., sez. IV, n. 3464 del 2025 e Cons. St., sez. VII, n. 8807 del 2023, nonché il consolidato indirizzo di Cons. St., sez. VI, n. 4613 del 2012 e n. 2350 del 2002, che distingue l’effetto interruttivo delle richieste istruttorie da quello sospensivo delle richieste avanzate su documentazione completa.
Il Collegio ritiene che nella specie ricorra la prima ipotesi, con conseguente non tardività del parere. Ma anche a volerlo ritenere tardivo, nega che da ciò derivi la perdita di vincolatività: secondo Cons. St., sez. VII, n. 8807 del 2023, il potere sussiste anche se esercitato dopo la scadenza. La sentenza è pertanto riformata laddove ha qualificato il parere come atto endoprocedimentale non impugnabile e ha censurato il diniego comunale.
Quanto ai motivi assorbiti e riproposti, il Collegio li respinge. La valutazione tecnica della Soprintendenza è esente da errore: l’opera ha sottratto decoro paesaggistico al contesto, incidendo negativamente per materiali e sviluppo planimetrico, con ampia intervisibilità dalla fascia costiera. Il tratto ricadente in area CIRA 1, pari al 30% dello sviluppo, conferma l’incompatibilità, né gli interventi di mitigazione prospettati, per la loro modesta efficacia, valgono ad attenuare l’impatto. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto; le spese del doppio grado sono compensate per l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
Nota della Redazione
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