Risarcimento per ritardo nell’accreditamento e nesso causale provato dal riesercizio del potere (Cons. Stato n. 3665 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio promosso dalla struttura sanitaria per il ritardo nell’accreditamento e nel convenzionamento con il S.S.N., la sussistenza del nesso di causalità materiale può essere accertata ex post mediante gli esiti favorevoli del riesercizio del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale del diniego. Se l’Amministrazione, in sede di rinnovo del procedimento, attribuisce effettivamente il bene della vita preteso, il danno-evento emerge con evidente grado di certezza, senza necessità di ricorrere alla teoria condizionalistica temperata secondo la regolarità causale. L’elemento soggettivo della colpa sussiste quando la trasformazione organizzativa della struttura era imposta dalle disposizioni regionali di riordino della rete laboratoristica e i requisiti tecnici erano già stati verificati nella prima delibera di diniego. Nella liquidazione equitativa del danno, il mancato esperimento della tutela cautelare nel giudizio di annullamento giustifica una decurtazione forfettizzata ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società appellante aveva acquisito un ramo d’azienda comprendente un laboratorio di analisi cliniche e, dopo la voltura dell’autorizzazione sanitaria comunale, aveva chiesto all’A.S.L. la voltura del titolo di accreditamento. L’Azienda sanitaria negò la voltura rilevando che il laboratorio si era trasformato in spoke e aveva perduto i requisiti di laboratorio di analisi.
Il TAR Campania annullò quel diniego, ritenendo che la modifica organizzativa costituisse legittima modalità di attuazione del procedimento di riorganizzazione della rete laboratoristica. Dopo il rinnovo del procedimento, l’A.S.L. volturò l’accreditamento e convenzionò la struttura con il S.S.N. La società ha quindi chiesto il risarcimento del danno per il ritardo, quantificato in oltre 900.000 euro. Il TAR ha respinto la domanda per carenza del nesso causale e dell’elemento soggettivo, e la società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito dell’Azienda sanitaria. L’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati ex art. 41, comma 2, cod. proc. amm. è ammissibile ma infondata: la controversia non riguarda la determinazione dei tetti di spesa, bensì il risarcimento del danno da ritardo nell’accreditamento, e il preteso controinteresse riflette solo un effetto contabile indiretto e ipotetico. Per le stesse ragioni è inconferente la clausola di salvaguardia, che concerne l’accettazione dei provvedimenti di determinazione dei tetti e delle tariffe. Manifestamente inconferente è anche l’eccezione fondata sulla mancata produzione dei contratti di accreditamento, poiché si controverte sui riflessi del ritardo e non sull’esatto adempimento contrattuale.
Nel merito, il Collegio dissente dalla ratio del TAR. L’annullamento non è avvenuto per difetto di istruttoria in senso stretto, ma per l’omessa valutazione della rete laboratoristica nel suo complesso. Nella delibera di diniego la stessa A.S.L. aveva dato atto che dai sopralluoghi era emersa la sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di una struttura spoke. La trasformazione era stata imposta dalle disposizioni commissariali di riordino, alle quali la struttura non avrebbe potuto sottrarsi per proseguire il rapporto di accreditamento.
Pertanto, la spettanza del bene della vita era già stata scrutinata positivamente nei suoi presupposti tecnici e risulta definitivamente attestata all’esito del riesercizio del potere, con la voltura e il nuovo convenzionamento. Il nesso causale è corroborato dagli esiti favorevoli del rinnovo del procedimento. Non persuade l’obiezione dell’A.S.L. secondo cui l’istruttoria si sarebbe conclusa solo nel 2019: l’espletamento di quella verifica a valle del contenzioso conferma la colpevole negligenza dell’Amministrazione nell’istruzione di un’istanza risalente al 2016.
Quanto all’elemento soggettivo, la linearità del quadro fattuale e normativo non giustifica l’esclusione della colpa invocando la novità dell’interpretazione dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992. I requisiti della struttura erano già stati accertati nella prima delibera di diniego e la verifica di effettività del fabbisogno non rivestiva un ruolo centrale, trattandosi di mera voltura di un accreditamento già concesso.
Sul quantum, il Collegio non aderisce alla perizia contabile che cumula mancati ricavi e spese sostenute, poiché la struttura ha continuato ad operare sul mercato con ricavi positivi riconducibili all’aliunde perceptum. Assunto come parametro il risultato di esercizio in perdita nel triennio 2016-2018, pari a 246.943 euro, il Collegio applica una decurtazione forfettizzata del 30 per cento, per il mancato esperimento della tutela cautelare, liquidando equitativamente 172.860 euro oltre interessi legali.
Nota della Redazione
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