Ottemperanza alla Carta docente: obbligo di erogazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1005 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso è accoglibile quando il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l’Amministrazione abbia integralmente eseguito il disposto. In difetto di prova dell’avvenuta integrale esecuzione, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di erogare quanto statuito, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria. Alla perduranza dell’inottemperanza consegue la nomina del commissario ad acta, con esclusione di ogni compenso ove l’attività rientri nei compiti istituzionali del soggetto preposto alla gestione della spesa pubblica.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal giudice del lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a propria disposizione la Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un importo di € 500,00 annui.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e dichiarata passata in giudicato dalla cancelleria. Non avendo l’Amministrazione adempiuto, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione risulta passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 324 c.p.c., come dichiarato dalla cancelleria del giudice del lavoro.
La sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’Amministrazione e alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Esso costituisce il lasso temporale minimo che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo — ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) — presso la sede del debitore al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Accertato che l’Amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto, il ricorso è stato accolto. Ne consegue l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di erogare alla ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per un totale di € 1.500,00, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notifica della sentenza del giudice del lavoro fino al saldo effettivo.
Per l’ipotesi di perduranza dell’inottemperanza oltre il termine assegnato, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese. Questi assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine per adempiere, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite funzionario delegato. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non è dovuto alcun compenso.
Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali, seguono la soccombenza, con rifusione del contributo unificato a carico del Ministero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.