Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 38 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riliquidazione della pensione, l’avvenuto accoglimento in via amministrativa della domanda del ricorrente, documentato dall’Istituto previdenziale con la produzione della determinazione di liquidazione e non contestato, integra i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 95, comma 1, c.g.c. La richiesta di condanna alle spese fondata sulla soccombenza virtuale non è accoglibile quando la decisione non comporta alcuna delibazione nel merito della vicenda: in tal caso, tenuto conto dell’evoluzione della vicenda contenziosa e del comportamento processuale delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, con anzianità contributiva al 31/12/1995 pari a 15 anni e 4 mesi e cessato dal servizio il 15/9/2020, lamentava l’errata liquidazione del trattamento pensionistico. L’INPS aveva applicato, per la parte retributiva, l’aliquota del 44% prevista per il personale civile dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché il coefficiente di rendimento del 2,44% annuo previsto dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare.
Dopo il rigetto dell’istanza amministrativa di ricalcolo del 4/3/2021, il ricorrente adiva la Sezione giurisdizionale chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione, con condanna dell’INPS alla corresponsione del beneficio, oltre interessi e rivalutazione. L’Istituto, costituitosi, chiedeva un rinvio per le operazioni di verifica e riqualificazione in corso, e il giudizio veniva rinviato con ordinanza n. 21/2021/M.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’accoglimento della domanda da parte dell’INPS, documentato con la memoria depositata il 29/04/2024 e con la contestuale produzione della determinazione di liquidazione. Il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa attorea, in assenza di successive contestazioni del ricorrente, viene qualificato come fatto estintivo del bisogno di tutela giurisdizionale.
Il giudice ritiene pertanto sussistenti i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 95, comma 1, c.g.c. La pronuncia non comporta alcun accertamento sul merito della questione, essendo la decisione amministrativa dell’Istituto sopravvenuta a definire il rapporto.
Quanto alle spese, la Corte esamina la richiesta di condanna dell’INPS fondata sulla soccombenza virtuale dell’Istituto. La tesi non viene accolta: il giudice valorizza la complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, il comportamento processale delle parti e il tenore della decisione, che non contiene alcuna delibazione nel merito. Da tali elementi deriva la scelta della compensazione integrale delle spese.
La soluzione processuale riflette la natura della definizione: la cessazione della materia del contendere, intervenuta per effetto dell’autotutela amministrativa dell’Istituto, non consente di ravvisare una parte formalmente soccombente, con conseguente esclusione della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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