Annullato il decreto regionale sui budget: ricorso improcedibile e poteri conformativi (TAR Sicilia n. 2329 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del decreto regionale che determina gli aggregati di spesa per la specialistica esterna da privato produce la caducazione degli atti applicativi che ne costituiscono piana e immediata esecuzione. Ne deriva la carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso tali atti, con declaratoria di improcedibilità della domanda annullatoria riferita all’annualità coperta dall’effetto demolitorio. L’annullamento del regolamento a monte determina un effetto conformativo in capo all’amministrazione, tenuta a riattivare il procedimento istruttorio. La domanda risarcitoria proposta in via generica è inammissibile e, comunque, infondata, mancando allo stato la prova di un danno attuale in presenza di poteri ancora da riesercitare.

Il Fatto

La ricorrente è una struttura privata accreditata con il servizio sanitario regionale per la branca di diagnostica per immagini. Con contratto sottoscritto il 29.3.2019 l’azienda sanitaria le ha attribuito per il 2018 un budget pari a quello dell’anno precedente, sul presupposto dello schema di contratto-tipo allegato al D.A. n. 2087/2018. La struttura ha impugnato il contratto e gli atti connessi, deducendo tredici motivi: illegittimità derivata dal decreto regionale, difetto di istruttoria e di contraddittorio, violazione dei principi di parità di trattamento e di libera iniziativa economica, mancata distribuzione delle risorse del fondo perequativo, illegittimità di singole clausole contrattuali.

Nel corso del giudizio il TAR Palermo, con sentenza n. 2967/2020, ha annullato in toto il decreto, con efficacia ex nunc per il 2018 ed ex tunc per il 2019; il C.G.A.R.S., con sentenza n. 994/2021, ha esteso l’efficacia ex nunc all’intera statuizione. Il Collegio ha quindi sottoposto alle parti, ex art. 73 c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che il contratto impugnato costituisce piana e immediata applicazione del decreto regionale. Poiché il TAR Palermo ha annullato il decreto in toto — e non in parte qua, come pure sostenuto dalla ricorrente in discussione — la caducazione travolge tutti gli atti applicativi successivi riferiti al 2018. Il contratto per il 2018, stipulato nel 2019, rientra appieno nell’effetto demolitorio ex nunc del pronunciamento, che fa salvi gli effetti negoziali già prodotti per quella sola annualità.

Da ciò deriva la carenza di interesse alla decisione, già affermata dal TAR Sicilia, Palermo, sez. I, sentenza n. 487 del 9 febbraio 2024: l’annullamento del regolamento a monte determina la caducazione a valle degli atti applicativi. La domanda annullatoria è pertanto improcedibile quanto alle doglianze sull’attribuzione del budget 2018.

Quanto alle censure riferibili al 2019, e segnatamente al motivo sulla mancata assegnazione del 5% del budget, il Collegio ne rileva l’inammissibilità. Le doglianze involgono la contestazione di poteri non ancora esercitati e come tali non sindacabili ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., a prescindere dalla genericità del riferimento alla conferma provvisoria del budget.

Il Collegio riconosce in capo all’amministrazione un effetto conformativo: la caducazione degli atti impone di riattivare il procedimento istruttorio. Su tale presupposto si fonda la decisione sulla domanda risarcitoria, dichiarata inammissibile perché proposta in via assolutamente generica e, comunque, infondata. Dovendo l’amministrazione riesercitare il potere, manca allo stato la prova di un danno risarcibile attuale, presupposto indispensabile della responsabilità.

La peculiarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese. Il dispositivo dichiara la domanda annullatoria in parte improcedibile e in parte inammissibile e quella risarcitoria inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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