Il controllo dei CAA è formale e non intercetta il falso documentale penalmente rilevante (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 183 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno realizzato con condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta. Nelle ipotesi in cui la condotta a rilievo erariale costituisca anche reato, il doloso occultamento deve ritenersi in re ipsa, integrato dalla condotta penalmente rilevante, con decorrenza della prescrizione dalla data del rinvio a giudizio in sede penale. Il controllo intestato ai Centri di assistenza agricola (CAA) ha carattere formale e consiste nella verifica della conformità della documentazione prodotta dal soggetto richiedente alle disposizioni di settore, alle circolari e alle istruzioni operative AGEA: tale controllo non può intercettare il falso dichiarativo-documentale che richieda investigazioni di polizia giudiziaria per essere disvelato.
Il Fatto
Il Procuratore Regionale ha evocato in giudizio una società agricola, il suo legale rappresentante e l’operatore del CAA CONFAGRICOLTURA Messina, chiedendone la condanna per il danno erariale derivante dall’indebita percezione di contributi comunitari per le campagne agricole 2014-2016. Le indagini della Guardia di Finanza avevano accertato che la società beneficiaria aveva presentato domande uniche di pagamento allegando due contratti di affitto risultati falsi: numerosi presunti proprietari concedenti erano già deceduti alla data di stipula, i contratti non risultavano registrati e le sottoscrizioni erano state disconosciute dagli interessati.
Il convenuto operatore del CAA ha eccepito la prescrizione del diritto azionato e contestato la propria responsabilità, sostenendo che il controllo sui dati dichiarati spetta esclusivamente all’Organismo Pagatore e che ai CAA compete unicamente una verifica formale della documentazione. La società e il legale rappresentante sono rimasti contumaci.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione. Richiamata la novella di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 introdotta dalla legge n. 1/2026, il Collegio ha osservato che la natura occultativa delle condotte impiegate per percepire indebitamente erogazioni pubbliche, traendo in errore l’amministrazione, determina, specialmente nel caso di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen., un occultamento doloso in re ipsa. Assunto come dies a quo la data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio, alcuna prescrizione è maturata.
Nel merito, la Corte ha accolto la domanda nei confronti della società e del legale rappresentante, ritenendo le investigazioni di P.G. dotate di precisione, gravità e convergenza tali da integrare valide presunzioni ex art. 2729 cod. civ.. L’accertata premorienza di alcuni dei presunti concedenti alla data di stipula del contratto rendeva il documento almeno parzialmente affetto da falsità materiale e ideologica. In applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013, la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per identificare il danno nella totalità del contributo percepito, configurandosi una condotta intenzionalmente recidivante finalizzata a creare artificialmente le condizioni di accesso alla misura.
La domanda è stata invece respinta nei confronti dell’operatore del CAA. Richiamando la giurisprudenza del giudice d’appello siciliano (App. Sicilia, n. 39/A/2025), la Corte ha precisato che il controllo intestato ai CAA è solo formale e consiste nella verifica della completezza e integrità del contenuto del documento, nel senso della sua astratta idoneità a supportare la richiesta di contributo. Nel caso di specie, la qualità e la quantità delle investigazioni di P.G. hanno disvelato un’ipotesi di falso dichiarativo-documentale che l’esercizio dei poteri di verifica intestati ai CAA non poteva intercettare. La singolarità del caso concreto ha pertanto escluso la configurabilità di un concorso doloso o di una condotta gravemente colposa dell’operatore.
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Nota della Redazione
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