Riduzione ore sostegno ad alunna con disabilità grave illegittima (TAR Lombardia n. 3480 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione delle ore di sostegno didattico in favore di alunno con disabilità grave deve conformarsi alla proposta formulata dal competente Gruppo di Lavoro Operativo. La riduzione del monte ore rispetto a tale proposta è illegittima quando non è assistita da adeguata istruttoria e da congrua motivazione riferita alle condizioni psico-sanitarie dell’alunno. Non possono giustificare la riduzione criteri statistici, vincoli di organico o esigenze di contenimento della spesa pubblica. L’Ufficio scolastico può esercitare solo un potere meramente correttivo, fondato su riscontri oggettivi. Il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica del disabile grave prevale sul tendenziale rapporto tra alunni e insegnanti di sostegno.
Il Fatto
I genitori di una minore di sei anni, riconosciuta portatrice di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, hanno impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui l’Istituto Comprensivo di frequenza ha assegnato, per l’anno scolastico 2025/2026, soltanto 12,5 ore settimanali di sostegno, a fronte delle 25 ore ritenute necessarie dal competente Gruppo di Lavoro Operativo.
Il G.L.O. aveva indicato la necessità di un docente di sostegno per 25 ore settimanali. L’Ufficio scolastico provinciale, applicando il rapporto di un insegnante ogni due alunni, aveva ridotto le ore disponibili; il dirigente scolastico ne aveva dato comunicazione il 28 agosto 2025. I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto della figlia alle ore di sostegno secondo le effettive esigenze rilevate dal G.L.O. e l’annullamento dei provvedimenti di riduzione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma la propria giurisdizione esclusiva. La controversia concerne atti interni al procedimento adottati prima della redazione del P.E.I. definitivo e ricade nell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ove l’amministrazione conserva il potere discrezionale di individuare la misura più adeguata del sostegno.
Nel merito, i motivi sono fondati. Dagli atti risulta che il G.L.O. ha indicato la necessità di 25 ore settimanali per garantire l’integrazione dell’alunna. Il dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni dell’Ufficio provinciale, ha assegnato soltanto 12,5 ore, in applicazione del criterio del docente ogni due alunni.
Il Collegio rileva che l’assegnazione di un monte ore insufficiente rispetto ai bisogni educativi indicati dal G.L.O. appare giustificata unicamente dalla limitatezza delle risorse di personale. I provvedimenti risultano illegittimi per difetto di istruttoria e di motivazione, non emergendo dagli atti impugnati i presupposti di fatto e di diritto della ridotta quantificazione, a fronte delle esigenze rilevate dal G.L.O. e della grave situazione di disabilità.
La conclusione trova conferma nella giurisprudenza richiamata, per cui il sostegno deve essere garantito nella misura occorrente a realizzare il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, non potendosi addurre preclusioni di natura finanziaria. Nei casi di disabilità particolarmente grave, l’attribuzione dell’insegnante di sostegno nel rapporto di 1:1 salvaguarda anche il diritto dei compagni di classe.
Il Collegio ricostruisce l’iter procedimentale che l’amministrazione deve seguire: il G.L.O. elabora il P.E.I.; il dirigente scolastico trasmette le risultanze agli Uffici scolastici; questi attribuiscono agli Istituti tanti insegnanti di sostegno quante sono le ore oggetto delle proposte, salvo un potere meramente correttivo fondato su riscontri oggettivi; il dirigente attribuisce a ciascun alunno le ore corrispondenti alla proposta del G.L.O., dalla quale non può discostarsi. Va esclusa ogni riduzione quantitativa basata su limiti di organico o su vincoli finanziari. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con condanna dell’amministrazione a riesaminare l’attribuzione delle ore.
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Nota della Redazione
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