L’ottemperanza per il pagamento di somme liquide al Ministero della Salute: nomina anticipata del commissario ad acta dopo l’inutile decorso del termine dilatorio (TAR Campania n. 4975 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento attraverso il quale la parte interessata ottiene l’esecuzione coattiva delle sentenze passate in giudicato e degli altri titoli esecutivi emessi dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione. Nel caso di condanna al pagamento di somme di denaro, l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, fissa un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, decorso il quale il giudice dell’ottemperanza può essere adito. Decorso tale termine senza che l’amministrazione abbia provveduto, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine congruo e, per assicurare l’effettività della tutela, può nominare sin da ora un commissario ad acta che provvederà in luogo dell’amministrazione in caso di ulteriore inottemperanza. La domanda risarcitoria per il danno da ritardo, ove carente sotto i profili dell’an, del nesso causale e del quantum, è respinta per la sua estrema genericità.
Il Fatto
Una cittadina, cui era stato riconosciuto l’indennizzo per danni da epatite cronica correlata a HCV contratto a seguito di trasfusione di sangue infetto, agiva dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 210/1992, che il Ministero della Salute non aveva mai corrisposto. Il Tribunale, con sentenza n. 3158 del 2021, accoglieva la domanda e condannava il Ministero al pagamento di una somma, oltre interessi e spese di lite.
La sentenza passava in giudicato per mancata impugnazione, ma il Ministero non vi dava esecuzione. La ricorrente, decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo, oltre all’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti di ammissibilità del ricorso, rilevando che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione era stata notificata presso la sede del Ministero, come desumibile dalla costituzione di quest’ultimo, e che nessun appello era stato proposto, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia. Ha altresì accertato l’ampio decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse dato corso all’adempimento.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio ha osservato che l’istituto è volto ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, consentendo di superare l’eventuale inerzia dell’amministrazione. Pur non essendo ancora maturato il termine assegnato per l’esecuzione, il giudice ha ritenuto di nominare sin da ora il commissario, con efficacia differita alla scadenza del termine, nell’ottica di garantire la sollecita definizione della vicenda e di evitare ulteriori adempimenti processuali in caso di persistente inottemperanza.
In relazione alla domanda risarcitoria, il Collegio ne ha rilevato l’assoluta genericità, in quanto la ricorrente non aveva offerto alcuna prova dell’esistenza del danno, del nesso di causalità con il ritardo e della sua quantificazione. Tale carenza probatoria ha determinato il rigetto della domanda, pur a fronte dell’accertato inadempimento dell’amministrazione.
La pronuncia si conclude con l’accoglimento del ricorso e l’ordine al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza n. 3158/2021 entro il termine di quarantacinque giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, che si insedierà a richiesta della parte ricorrente e dovrà completare l’esecuzione entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.