Parità di punteggio e priorità temporale nell’offerta economica più vantaggiosa (TAR Calabria n. 134 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante può prevedere nella lex specialis che, in caso di parità di punteggio complessivo e di punteggi parziali per prezzo e offerta tecnica, sia preferito il concorrente che ha presentato per primo l’offerta sulla piattaforma telematica. Il criterio della priorità temporale di presentazione costituisce espressione della diligenza dell’operatore e non viola la par condicio competitorum. L’art. 77 del R.D. n. 827/1924 non impone il rilancio dell’offerta, operando solo nei rari casi di ex aequo sul prezzo nelle gare al massimo ribasso, e non nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa. La falsa dichiarazione rilevante ai fini dell’esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 presuppone che le dichiarazioni siano obiettivamente false, senza margine di opinabilità, e idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante.
Il Fatto
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia indiceva una procedura aperta, sulla piattaforma MePA, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso i propri uffici giudiziari. Alla gara partecipavano sei operatori, tra cui il RTI costituito da una società mandataria e da una mandante, e la ricorrente.
La ricorrente e il RTI aggiudicatario conseguivano lo stesso punteggio complessivo, con identici punteggi parziali per l’offerta economica e per quella tecnica. In applicazione dell’art. 21.3 del Disciplinare di gara, la stazione appaltante aggiudicava l’appalto al RTI, la cui offerta era pervenuta per prima. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione e il rigetto dell’istanza di autotutela, deducendo la violazione dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 e chiedendo il rilancio dell’offerta. Con motivi aggiunti contestava poi la veridicità delle sedi operative dichiarate dall’aggiudicatario.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto i motivi aggiunti, perché il loro esito condiziona il ricorso introduttivo. Richiamata la Adunanza Plenaria n. 16 del 2020, il Tribunale ribadisce che l’esclusione per falsa dichiarazione ex art. 80, comma 5, lett. c) richiede che le dichiarazioni siano obiettivamente false, senza margine di opinabilità, e che il provvedimento espulsivo contenga una valutazione sull’idoneità del mendacio a influenzare le decisioni della gara, senza automatismi.
La censura muove da una premessa erronea: la ricorrente assume che il punto operativo dichiarato dovesse essere intestato alla sola mandataria, trascurando che alla gara partecipava un RTI. Il sopralluogo della Questura ha accertato la disponibilità effettiva di un locale da parte della mandante, destinato a supporto logistico, e la certificazione UNI 10891:2000 ne conferma la sede operativa. Quanto alla sede secondaria contestata, la visura camerale la indica espressamente e la controinteressata ha provato i rapporti contrattuali di locazione e utenze. La doglianza sull’adeguatezza della sede è dichiarata tardiva e comunque infondata.
Passando al ricorso introduttivo, il Tribunale conferma il decisum cautelare. L’art. 21.3 del Disciplinare prevedeva espressamente, per il caso di ex aequo, la preferenza per chi avesse presentato per primo l’offerta sul MePA. Si tratta di un criterio autonomamente previsto dalla lex specialis, basato sulla diligenza dell’operatore, non censurabile.
Il sub procedimento dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 opera solo quando i concorrenti ex aequo abbiano presentato la stessa offerta o offerte uguali, evenienza non verificatasi. Secondo l’orientamento condiviso — Cons. Stato, Sez. III, n. 8537 del 2020 — la norma è circoscritta ai rari casi di ex aequo sul prezzo nelle gare al massimo ribasso e non si applica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Un eventuale rilancio avrebbe poi inciso sulla sola componente tecnica, aprendo a una modifica ex post dell’offerta in assenza di criteri predeterminati.
Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore delle parti costituite.
Nota della Redazione
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