Accesso agli atti in corso di causa e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Puglia n. 134 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti nel corso del giudizio di accesso determina la cessazione della materia del contendere, non la declaratoria di improcedibilità. La pubblica amministrazione che abbia spontaneamente adempiuto alla pretesa ostensiva dopo il deposito del ricorso può essere condannata alle spese quando il ricorso, ove non fosse intervenuto l’adempimento, sarebbe stato accolto: la soccombenza virtuale opera quale criterio di imputazione delle spese di lite. Il giudice accerta in via incidentale la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. Le spese sono liquidate con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Restano compensate le spese nei confronti delle parti non responsabili dell’inadempimento.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile nelle vicinanze di un’area adibita ad attività di tiro a volo, presentavano in data 23.6.2023 un’istanza di accesso alla Questura di Lecce e ad ARPA Puglia. Oggetto della richiesta: la nota con cui la Questura aveva escluso la necessità di autorizzazione per l’attività di sparo, nonché il verbale di sopralluogo richiamato nella stessa nota.
Con due distinti ricorsi, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, impugnavano il silenzio-rigetto della Questura e il diniego opposto da ARPA Puglia, fondato sull’opposizione manifestata dalla Questura. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione dell’Interno rappresentava di aver trasmesso la documentazione con PEC del 7 agosto 2023. La difesa attorea chiedeva allora la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei ricorsi, stante la loro connessione soggettiva e oggettiva. Passa poi a verificare gli effetti dell’ostensione intervenuta in pendenza di giudizio. La Questura ha soddisfatto la pretesa ostensiva dopo il deposito dei ricorsi: ne deriva la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale non si limita a prendere atto dell’adempimento. Verifica in via incidentale se la pretesa azionata fosse fondata, perché da tale accertamento dipende l’imputazione delle spese. La risposta è positiva: in capo ai ricorrenti sussisteva un interesse diretto, concreto e attuale, idoneo a incardinare il diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.
Ove non fosse intervenuto lo spontaneo adempimento della pubblica amministrazione, i ricorsi avrebbero meritato accoglimento. Su questa base opera il principio di soccombenza virtuale: la condanna alle spese grava sulla Questura di Lecce, nella misura liquidata in dispositivo. La liquidazione avviene con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Quanto alle altre parti, il Collegio ritiene equo compensare le spese, considerata la vicenda nel suo complesso. ARPA Puglia aveva fondato il proprio diniego sull’opposizione della Questura, e la posizione degli altri soggetti non giustifica un ulteriore carico. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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