Barriera antirumore sul confine e distanze: vale la disciplina provinciale (Cons. Stato n. 354 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La barriera antirumore realizzata sul confine tra due fondi costituisce costruzione soggetta alla disciplina delle distanze e la sua funzione fonoassorbente è irrilevante ai fini della qualificazione dell’intervento. Ove la normativa provinciale abbia sostituito le corrispondenti disposizioni del D.M. n. 1444 del 1968, essa si applica anche alle distanze dal confine e a ogni intervento edificatorio, ivi compresi ampliamenti e ristrutturazioni. Il Piano di Risanamento Acustico è un mero piano aziendale, applicativo di norme preesistenti, e non integra la nozione di specifica norma di settore cui l’art. 33 delle N.T.A. subordina l’adeguamento della struttura. Esso non deroga, pertanto, alle prescrizioni urbanistiche in materia di distanze, né può legittimarne la disapplicazione.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile residenziale, impugnavano davanti al T.r.g.a. di Trento il permesso di costruire rilasciato dal Comune alla società che conduce l’opificio confinante, ove si esercita l’attività di segheria. Il titolo assentiva la realizzazione di una barriera antirumore di cinque metri sul confine, in attuazione del piano di risanamento acustico presentato dall’impresa per adeguarsi ai limiti di emissione sonora.

I proprietari confinanti non avevano prestato alcun consenso all’opera. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, qualificando l’intervento come manutenzione straordinaria, escludendo che si trattasse di un muro e ritenendo applicabile la sola disciplina nazionale sulle distanze tra edifici. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato e assorbente il primo motivo, incentrato sulla violazione delle distanze dal confine. Il punto di partenza è l’art. 1, comma 3, dell’allegato 2 alla deliberazione della Provincia autonoma di Trento n. 2023 del 2010, che sostituisce le corrispondenti disposizioni del D.M. n. 1444 del 1968. Ne deriva che, in ambito provinciale, la disciplina sulle distanze non si esaurisce nel rapporto tra fabbricati, ma investe anche il confine.

L’art. 9 delle N.T.A. del Comune impone il rispetto delle distanze a “tutti gli interventi edificatori”. La formula è dirimente: ricomprende la realizzazione del muro assentito. Irrilevante è la funzione fonoassorbente, che non muta la qualificazione dell’opera. La Corte richiama sul punto Cass. civ., sez. II, n. 21283 del 25 luglio 2025, secondo cui, in assenza di disciplina specifica delle barriere antirumore, valgono le norme generali sulle distanze tra costruzioni.

L’art. 10 dell’allegato 2 consente i muri a confine solo entro tre metri di altezza, salvo consenso del proprietario finitimo per distanze inferiori. L’art. 8 impone la distanza dal confine pari alla metà di quella tra edifici, con minimo di cinque metri, e fissa a un metro e mezzo la distanza dei manufatti accessori. Poiché i confinanti avevano espresso dissenso, il muro di cinque metri non rispetta il regime delle distanze.

Il Collegio affronta poi l’art. 33, comma 9, delle N.T.A., che ammette solo manutenzioni e opere funzionali all’adeguamento a “specifiche norme di settore”. La disposizione riguarda le manutenzioni, non le ristrutturazioni. Soprattutto, il piano di risanamento acustico è un atto aziendale, applicativo di norme preesistenti e non sopravvenute: non integra la norma di settore. Esso non prevede alcuna deroga alle distanze e non può legittimare la disapplicazione della disciplina provinciale. Il giudice di primo grado non ha individuato alcuna norma derogatoria.

L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata, il ricorso di primo grado accolto e il permesso di costruire annullato. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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