Sottoscrizione aumento capitale socio pubblico esclusa esame preventivo (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 2 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da una società già partecipata non integra l’acquisizione di una partecipazione ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 quando l’amministrazione pubblica riveste già la qualità di socio. L’esame preliminare della Corte dei conti presuppone l’assunzione ex novo della posizione di socio, che segna la linea di confine tra gli atti deliberativi soggetti a trasmissione e quelli esclusi. Ne consegue che l’aumento di capitale cui il socio pubblico aderisce in proporzione alla quota posseduta non è soggetto alla procedura di esame preventivo. Restano salvi gli ulteriori poteri di controllo, anche in sede di revisione periodica delle partecipazioni.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del Consiglio comunale con cui ha approvato l’acquisto di nuove quote di una società in house operante nel ciclo dei rifiuti, partecipata da più comuni biellesi e ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale. L’operazione si inserisce in un aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci, articolato in più tranche, e destinato, secondo il piano concordatario, al rinnovo del parco mezzi.

L’ente ha chiesto il parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, illustrando la compatibilità dell’investimento con le proprie finalità istituzionali e con l’equilibrio finanziario della società. In occasione della prima tranche della medesima operazione la Sezione aveva già pronunciato un non luogo a deliberare.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il perimetro applicativo dell’esame preventivo affidato alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP. La Sezione muove dal principio nomofilattico delle Sezioni Riunite n. 19 del 2022, secondo cui la procedura non riguarda le operazioni di trasformazione, fusione e sottoscrizione di aumento di capitale che non comporti l’acquisto della posizione di socio.

Il percorso argomentativo si fonda su un’interpretazione letterale e sistematica. L’art. 5 TUSP richiama l’aumento di capitale solo nel primo comma, per escludere l’invio alla Corte nei casi di costituzione o acquisizione imposti da legge. Nei passaggi che individuano gli atti soggetti a trasmissione la norma menziona esclusivamente la costituzione della società e l’acquisto della partecipazione in società già esistenti.

La Sezione valorizza anche l’art. 8 TUSP, che evoca espressamente la sottoscrizione di un aumento di capitale per le operazioni di acquisizione in società già costituite: il richiamo agli artt. 7 e 8 contenuto nell’art. 5, comma 3, serve a precisare che le verifiche riguardano anche il rispetto degli oneri procedurali, non a estendere il controllo alle operazioni straordinarie compiute dall’ente già socio.

L’assunzione della qualità di socio diviene così il criterio discretivo. Nell’adesione all’aumento di capitale da parte del socio pubblico non si assiste all’acquisto di una partecipazione, ma all’incremento di quella già posseduta. Le valutazioni di conformità ai parametri normativi finirebbero per tradursi in mere attualizzazioni di motivazioni già espresse al momento dell’acquisto originario, riesaminabili in sede di controllo sui piani di revisione periodica.

La Sezione segnala infine che la sottoscrizione avviene in favore di società in house ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale, con possibile applicazione dell’art. 14 TUSP in tema di crisi d’impresa e divieto di soccorso finanziario. Restano salvi i poteri di scrutinio nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo. La Corte dichiara pertanto il non luogo a deliberare sull’istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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