Spaccio organizzato esclude l’attenuante della lieve entità (Cass. pen. Sez. 4 n. 12789 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 qualora l’attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato, le cui caratteristiche — quali il controllo di una zona, l’impiego di mezzi funzionali, la reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze — risultino sintomatiche della capacità dell’agente di diffondere sistematicamente lo stupefacente. La valutazione in ordine alla sussistenza della lieve entità è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione ove la motivazione sia priva di vizi logici e giuridici, non potendo il giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella del merito. La misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino straniero a pena espiata, ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 309/1990, può essere legittimamente disposta anche in presenza di un radicamento sul territorio nazionale, ove emerga una spiccata pericolosità sociale desunta dalla dedizione stabile e reiterata all’attività di spaccio.

Il Fatto

Con sentenza del 27/03/2025, la Corte di appello di Firenze, pronunciando in sede di rinvio, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Pistoia. Per un imputato, aveva disposto l’assoluzione da una delle contestazioni, confermando la condanna per gli altri delitti e riducendo la pena. Per il secondo, aveva riqualificato due delitti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, confermando la condanna per un terzo delitto. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata riqualificazione dei fatti nella più lieve fattispecie per uno dei condannati e, per l’altro, la mancata derubricazione di una delle contestazioni residue e la conferma della misura di sicurezza dell’espulsione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso — riguardante la mancata riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 — è stato ritenuto destituito di fondamento. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano congruamente motivato il diniego della derubricazione, valorizzando elementi quali la sistematica reiterazione dell’attività di cessione in un tempo considerevole, l’ampia platea di consumatori riforniti e l’efficiente organizzazione, basata sull’utilizzo della propria abitazione e di utenze non intestate. Tale impianto motivazionale è stato giudicato in linea con il principio espresso dalle Sez. 6 n. 3363 del 2018 e Sez. 4 n. 40720 del 2017, per cui la fattispecie di lieve entità è compatibile solo con condotte non organizzate e non sistematiche.

Il primo motivo del secondo ricorso — riguardante la sola contestazione confermata — è stato reputato manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato che la denegata derubricazione si fondava su elementi specifici, quali il valore ponderale dello stupefacente, l’elevato numero di dosi ricavabili e l’inserimento in una rete di supporto. La censura, pur formalmente dedotta come vizio di motivazione, è stata considerata una sollecitazione a una inammissibile rivalutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità.

Il secondo motivo — relativo all’espulsione a pena espiata — è stato parimenti giudicato privo di pregio. La Corte territoriale aveva correttamente motivato la misura di sicurezza sulla base della spiccata pericolosità sociale, desunta dalla stabile dedizione allo spaccio e dalla presenza di numerosi precedenti provvedimenti di espulsione rimasti ineseguiti.

I ricorsi sono stati conseguentemente dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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