Partecipazione ad associazione per droga: serve prova del dolo dinamico (Cass. pen. Sez. III n. 33223 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è reato a forma libera: la condotta costitutiva può realizzarsi in qualsiasi forma purché arrechi un contributo causale consapevole e apprezzabile alla realizzazione degli scopi del sodalizio, potendo essere anche minima e limitata nel tempo. Il giudice di merito non può desumere l’affectio societatis dal solo dato della reiterazione delle condotte-fine o dalla conferma delle condanne per i reati presupposti. Deve accertare in concreto quale sia stata la reale condotta di partecipazione, la stabilità del vincolo e il dolo di partecipazione, che va verificato nella sua connotazione non solo statica ma anche dinamica. La partecipazione al sodalizio e la sua dimensione numerica esigono una motivazione specifica, non supplita da argomenti individualizzanti carenti o da fonti dichiarative ritenute inattendibili.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30.04.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 14.09.2023, che aveva ritenuto il ricorrente responsabile dei reati di art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990, aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 9, cod. pen., di artt. 110, 81 cpv., 319 e 321 cod. pen., per l’introduzione nel penitenziario di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari in cambio di dazioni di denaro, con pena di tredici anni di reclusione.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia, il travisamento della prova sull’episodio del cane antidroga e sull’intercettazione riguardante la compagna di un coindagato, nonché la carenza di prova dell’affectio societatis e della dimensione numerica del sodalizio.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la vicenda associativa contestata, articolatasi in un traffico illecito di beni e sostanze all’interno di alcuni reparti del penitenziario, gestito da detenuti con il coinvolgimento di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria preposti al controllo dei visitatori. La sentenza di merito aveva fondato la condanna del ricorrente sulle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, ritenute reciprocamente riscontrate.

La Corte richiama i principi consolidati in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti: il riscontro reciproco è ammissibile ove le dichiarazioni convergano sul nucleo essenziale del narrato, restando indifferenti le divergenze su elementi circostanziali, salvo che siano sintomatiche di insufficiente attendibilità. Ricorda inoltre che l’attendibilità va valutata tenendo conto delle ragioni della tardività delle dichiarazioni, oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare.

Nel caso di specie, la base probatoria su cui il giudice di appello aveva fondato il convincimento era più ridotta rispetto a quella del primo grado, essendo state escluse alcune fonti dichiarative. La Corte rileva che, se la motivazione è idonea in riferimento alle condotte di corruzione di cui ai capi secondo e quarto, non altrettanto può dirsi per la consapevole intraneità al sodalizio e la stabilità del vincolo. La sentenza territoriale non ha preso in carico la non sovrapponibilità del racconto dei collaboratori che riferivano della quarta sezione rispetto a chi deponeva di fatti della prima sezione, dichiarazione quest’ultima non suffragata da alcun riscontro.

La Corte censura l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui, provata la partecipazione, dovesse automaticamente seguirne la colpevolezza anche per i traffici della prima sezione. Rileva l’illogicità intrinseca della postulata minaccia rivolta all’associato per costringerlo a porre in essere una condotta già consumata altrove, nonché il vulnus motivazionale sul perimetro della condotta partecipativa e sul dolo di partecipazione. Quest’ultimo, afferma la Corte, deve essere accertato nella sua dimensione non solo statica ma anche dinamica, non bastando la convergenza dichiarativa in astratto.

La Corte dispone quindi l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame di merito, limitatamente all’ampiezza della condotta partecipativa e al dolo di partecipazione, restando assorbito il motivo sulla dosimetria della pena.

Nota della Redazione

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