Mazza da baseball: il porto ingiustificato integra il reato (Cass. pen. n. 14897/2026)
Principi di diritto (Massima)
La mazza da baseball rientra tra gli oggetti equiparati alle armi improprie dall’art. 4, comma 2, prima parte, legge n. 110 del 1975. Il suo porto fuori dall’abitazione integra il reato quando avvenga senza giustificato motivo, senza necessità di accertare ulteriori circostanze di tempo e di luogo indicative della concreta possibilità di utilizzazione per l’offesa alla persona. La disciplina degli strumenti espressamente nominati dalla disposizione è distinta da quella degli strumenti innominati, per i quali assumono invece rilievo le circostanze concretamente dimostrative della destinazione offensiva. La questione relativa all’art. 131-bis cod. pen., quando la disposizione era già vigente, non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non sia stata sottoposta al giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato per il reato previsto dall’art. 4 legge n. 110 del 1975, essendo stato trovato all’interno di un’autovettura in possesso di una mazza da baseball in ferro senza giustificato motivo. Era stata applicata una pena pecuniaria e concessa d’ufficio la sospensione condizionale della pena.
Con il ricorso per cassazione la difesa sosteneva che il giudice avrebbe dovuto verificare la concreta offensività dell’oggetto e le circostanze indicative della sua destinazione all’offesa. Contestava inoltre l’omessa applicazione della particolare tenuità del fatto e la concessione d’ufficio della sospensione condizionale, che l’imputato dichiarava di non avere interesse a utilizzare.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Quanto al porto della mazza da baseball, richiama la distinzione interna all’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 tra gli strumenti espressamente individuati dal legislatore e quelli innominati. Per i primi, tra i quali rientrano le mazze, la maggiore pericolosità è già valutata in via normativa sulla base delle caratteristiche oggettive dello strumento e della sua particolare attitudine all’offesa. Non è pertanto richiesta la prova di ulteriori circostanze dimostrative della concreta destinazione offensiva, essendo sufficiente l’assenza di un giustificato motivo del porto.
Nel caso concreto, il giudice di merito aveva inoltre escluso il giustificato motivo sulla base delle risultanze probatorie. La versione secondo cui l’imputato avrebbe dovuto incontrare un amico per giocare a baseball era stata ritenuta incompatibile con le circostanze accertate e non supportata da elementi oggettivi. Il ricorso non si confrontava specificamente con tale motivazione, limitandosi a riproporre in termini generici la questione dell’offensività.
È inammissibile anche la censura relativa all’art. 131-bis cod. pen., poiché non risultava che la particolare tenuità fosse stata richiesta nel giudizio di merito. La Corte precisa inoltre che l’impugnazione contro la concessione d’ufficio della sospensione condizionale della pena richiede un interesse concreto e giuridicamente apprezzabile: non è sufficiente la mera preferenza soggettiva dell’imputato per l’immediato pagamento della pena pecuniaria o per la conservazione del beneficio in vista di eventuali future condanne. In assenza di un concreto pregiudizio derivante dalla sospensione, anche tale motivo è dichiarato inammissibile. Alla declaratoria seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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