Rinuncia alla rinnovazione istruttoria deve essere verbalizzata in appello (Cass. pen. Sez. II n. 13575 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale d’udienza nel procedimento penale fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto in esso attestato. La mancata verbalizzazione di una dichiarazione di rinuncia alla rinnovazione istruttoria non può essere supplita dall’attestazione fattane nella sentenza, poiché ciò rimetterebbe al giudice non la valutazione di un fatto storico processuale, ma la sua stessa costituzione. Ne consegue che, in caso di riforma “in peius” della sentenza assolutoria, l’esonero dall’onere di rinnovazione della prova dichiarativa non può essere giustificato sulla base di una rinuncia non risultante dagli atti. In tal caso, il giudice d’appello è tenuto a procedere alla riassunzione della prova e a fornire una motivazione rafforzata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, pronunciando sull’impugnazione della sola parte civile, aveva riformato la sentenza assolutoria del Tribunale di Lecce, dichiarando gli imputati responsabili, ai soli effetti civili, dei reati di appropriazione indebita, frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, con condanna al risarcimento del danno. Avverso tale decisione, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata e la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ravvisando un’evidente omissione di pronuncia in relazione al reato di appropriazione indebita, del quale la Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivazione, nonostante costituisse parte dell’imputazione e fosse rilevante per la responsabilità civile.
Quanto al restante contenuto della decisione, la Suprema Corte ha rilevato un contrasto tra quanto attestato nel verbale d’udienza e quanto affermato nella sentenza impugnata, che asseriva una rinuncia corale alla rinnovazione istruttoria da parte degli imputati, circostanza non verbalizzata. Ribadito il principio per cui il verbale d’udienza fa piena prova fino a querela di falso, la Corte ha escluso che la mancata verbalizzazione potesse essere supplita dall’attestazione in sentenza, in quanto ciò implicherebbe una sorta di “autocostituzione” della prova da parte del giudice.
Infine, la Corte ha escluso che la decisione di riforma potesse prescindere dalla rinnovazione istruttoria, in quanto la motivazione della sentenza impugnata rivelava che il “ribaltamento” era stato fondato proprio sulla rivalutazione della deposizione testimoniale di un investigatore della parte civile, ritenuta credibile in contrasto con la valutazione del primo giudice. Non essendovi altre “ragioni di diverso tenore”, la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere alla riassunzione della prova dichiarativa controversa e fornire una motivazione rafforzata.
La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, limitatamente agli effetti civili, con rimessione della liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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