Sequestro contante e riciclaggio: fumus richiede indizi ulteriori (Cass. pen. Sez. 2 n. 445 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del fumus commissi delicti dei delitti di ricettazione e di riciclaggio deve essere fondata non solo sul mero rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante, ma anche su ulteriori elementi indicativi, in senso logico, della provenienza da delitto delle stesse, di cui il provvedimento ablatorio genetico ovvero quello emesso dal Tribunale del riesame o dell’appello cautelare devono dare espressamente conto. In tale evenienza, la decisione è immune da censure in sede di legittimità, non potendo prospettarsi alcuna violazione di legge, unica deducibile in relazione ai provvedimenti di cautela reale, nella quale vanno comprese le ipotesi di motivazione inesistente o apparente.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo di una somma di denaro contante pari a euro 124.650,00, rinvenuta a bordo dell’automobile condotta dalla ricorrente e custodita in 32 scatole sigillate, in relazione al delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen.. Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, confermava il provvedimento genetico. Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa della ricorrente, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 253 e 321 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del reato presupposto, lamentando che il Collegio della cautela avesse valorizzato elementi neutri senza individuare la provenienza delittuosa del denaro.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha premesso che, con riferimento al sequestro di rilevanti somme di denaro contante, si registrano due diversi orientamenti di legittimità. Un primo orientamento ritiene il semplice possesso di somme significative, senza plausibile giustificazione, sufficiente a indicare la provenienza illecita, quantomeno nella fase iniziale delle indagini. Un diverso e più recente orientamento, condiviso dal Collegio, richiede invece che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen., sia individuato quantomeno nella sua tipologia, al fine di evitare una generale e indiscriminata ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante.
Il Collegio ha poi evidenziato la successiva evoluzione giurisprudenziale, che ha ulteriormente precisato come la sussistenza del fumus debba essere fondata non solo sul mero rinvenimento di denaro contante, ma anche su ulteriori elementi indicativi in senso logico della provenienza da delitto, di cui il provvedimento deve dare espressamente conto. In tale caso, la decisione è immune da censure in sede di legittimità, non potendosi prospettare alcuna violazione di legge, unica deducibile in relazione ai provvedimenti di cautela reale, nella quale vanno comprese le ipotesi di motivazione inesistente o apparente.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’ordinanza impugnata non si fosse discostata dagli insegnamenti richiamati, avendo il Tribunale raccordato tra loro molteplici indici sintomatici dell’origine illecita del denaro. In particolare, sono stati valorizzati il carattere ingente della somma rinvenuta, la volontà di occultamento palesata nel corso del controllo, l’assenza di traccia di un lecito prelievo da circuiti autorizzati, la condizione economica non compatibile con l’ingente quantitativo e la pendenza di precedenti procedimenti penali, anche per ricettazione, nonché una segnalazione di operazioni sospette.
Quanto al secondo motivo aggiunto, concernente il periculum in mora, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché la facoltà di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione. Sono ammissibili soltanto i motivi aggiunti che alleghino ragioni giuridiche diverse o ulteriori a fondamento del petitum già dedotto, e non quelli che introducano censure non tempestivamente formalizzate. Alla declaratoria di infondatezza e inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
- Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 253 c.p.p. – Oggetto e formalità del sequestro
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo