Partecipazione ad associazione mafiosa e controllo del sindacato di legittimità sul riesame (Cass. pen. Sez. 2 n. 6567 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sui provvedimenti del tribunale del riesame in tema di libertà personale è circoscritto alla verifica che il testo sia rispondente a due requisiti: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Il vizio di mancanza della motivazione non può essere sindacato quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento, restando estranea alla Corte di legittimità la verifica della sufficienza e razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, il requisito della “messa a disposizione” non può essere desunto dalla sola affiliazione, ma deve essere ricavato da concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento dell’indagato nel sodalizio criminoso, quale il ruolo dinamico assunto in specifiche attività criminali.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno applicava nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, nonché ai delitti in materia di armi di cui alla legge n. 497/1974, esclusa la gravità indiziaria per la fattispecie estorsiva.

Avverso tale provvedimento l’indagato proponeva istanza di riesame, lamentando l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del Riesame rigettava l’istanza. L’indagato ricorreva quindi per cassazione, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e per i delitti in materia di armi (capo 22).

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti del tribunale del riesame. L’ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo è circoscritto alla verifica dell’esistenza di una motivazione che esponga le ragioni giuridicamente significative della decisione e che non presenti illogicità evidenti.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario delineato dal Gip e confermato dal Tribunale del riesame contenesse una ricostruzione storica e una valutazione giuridica sufficientemente giustificative della ritenuta sussistenza del reato di associazione mafiosa. Il convincimento del giudice della cautela derivava, in particolare, dalle intercettazioni di conversazioni ambientali tra l’indagato e un soggetto intraneo all’organizzazione, nel corso delle quali venivano raccontate le rispettive esperienze circa l’ingresso nel clan, nonché dalle conversazioni relative all’episodio della spedizione punitiva, in cui l’indagato spiegava ai sodali come recuperare i mezzi di trasporto dopo la mancata aggressione.

La Corte ha quindi giudicato ragionevole la deduzione del giudice di merito, secondo cui tali elementi, incontroversi, dimostravano l’intraneità dell’indagato all’organizzazione camorristica e il suo concorso nella detenzione e porto delle armi, avendo svolto, in occasione della spedizione punitiva, una funzione di vigilanza. L’episodio, pur a prescindere dalla consumazione dell’estorsione, in quanto posto in essere in un contesto camorristico, è stato correttamente ritenuto elemento gravemente indiziante della partecipazione al gruppo criminale.

Quanto alla doglianza relativa all’insufficienza della mera affiliazione, la Corte ha osservato che il Tribunale della cautela, in ossequio alle direttrici tracciate dalle Sezioni Unite n. 36958 del 2021, non si era limitato a valorizzare il solo rituale di affiliazione, ma aveva posto in rilievo ulteriori concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto nel sodalizio, avuto riguardo al ruolo dinamico assunto nelle attività criminali dell’associazione e, in particolare, nell’episodio della spedizione punitiva, altamente significativo della sua partecipazione agli scopi dell’associazione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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