Conclusioni scritte tardive P.G. in appello cartolare non nulle senza prova pregiudizio (Cass. pen. Sez. IV n. 25522 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cartolare d’appello, celebrato secondo la disciplina emergenziale da Covid-19 di cui all’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il tardivo deposito telematico al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale non integra di per sé una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa. Stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni della difesa, come la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie. Il vizio, di natura processuale, può essere verificato dal giudice di legittimità attraverso l’esame degli atti.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che aveva ritenuto il ricorrente colpevole del delitto di omicidio colposo di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., per avere provocato la morte di un motociclista dopo una manovra di retromarcia eseguita per immettersi nella circolazione uscendo dall’area di sosta. Il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e lesione del diritto di difesa, per avere il giudice di appello omesso di comunicare tempestivamente le conclusioni del Procuratore generale, così impedendo una replica entro il termine assegnato. Con due ulteriori censure contesta l’assenza o l’apparenza della motivazione, in particolare sulla maggiore attendibilità riconosciuta alla ricostruzione cinematica del consulente del pubblico ministero rispetto a quella della difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ribadisce un principio già espresso da questa Sezione e da altre: nel rito cartolare d’appello il tardivo deposito telematico delle conclusioni scritte del Procuratore generale non determina automaticamente una nullità di ordine generale. Il sistema delle nullità è tassativo e non prevede una sanzione processuale per quella specifica ipotesi.
Ne segue che la parte che denuncia il vizio deve allegare e dimostrare il concreto pregiudizio subito, indicando le ragioni per cui l’esiguità del tempo per replicare ha inciso sull’esercizio della difesa. A titolo esemplificativo rilevano la laboriosità delle imputazioni o la complessità delle tesi avversarie. Il ricorrente non ha assolto a tale onere.
La Corte compie un passo ulteriore. Trattandosi di vizio processuale, l’esame degli atti è necessario e consentito. Da tale esame risulta che il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ha omesso del tutto di presentare conclusioni scritte: nessuna esigenza di replica, dunque, può essere prospettata. Il thema devoluto al giudice di appello e il panorama argomentativo introdotto con i motivi non sono stati modificati. Restava ferma la facoltà dell’imputato di depositare motivi aggiunti e di rassegnare le proprie conclusioni nel termine di legge.
Gli ulteriori motivi sono inammissibili perché non scanditi da una necessaria e analitica critica delle argomentazioni della decisione impugnata, né accompagnati dalla puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che sul punto appare logica, congrua e corretta in diritto. Il giudice di merito aveva evidenziato l’inattendibilità della ricostruzione tecnica della difesa, poco coerente con natura e collocazione dei danni e basata sull’ispezione del solo autoveicolo, e aveva dato conto in modo lineare delle operazioni del consulente del pubblico ministero.
All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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