Partecipazione ad associazione per delinquere: non basta la frequentazione dell’associato (Cass. pen. Sez. II n. 31828 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della partecipazione a un’associazione per delinquere, i gravi indizi di colpevolezza non possono fondarsi sulla mera esistenza di rapporti, anche stretti o frequenti, con uno o più soggetti già ritenuti appartenenti al sodalizio criminoso. Occorre la prova, sia pure in termini indiziari, di un effettivo e consapevole inserimento dell’indagato nell’organizzazione criminale. Non è dunque sufficiente valorizzare la conoscenza personale o la frequentazione con uno degli associati, potendo tali circostanze essere ricondotte a rapporti di mera amicizia, parentela o vicinanza sociale, privi di rilievo penale. Gli indizi rilevanti devono cadere su aspetti che denotino l’adesione stabile e volontaria al vincolo associativo, la consapevolezza del programma criminoso e il contributo concreto e continuativo all’associazione, anche se non caratterizzato da un ruolo direttivo, purché idoneo a rafforzarne la capacità operativa o ad agevolarne le attività.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha riformato il provvedimento del Gip, sostituendo la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora. All’indagato è contestata la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati aggravati per il conseguimento di contributi a carico dello Stato.

Con il ricorso si deduce la violazione degli artt. 416 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., sostenendosi che il fatto contestato non integri gli estremi della partecipazione associativa poiché il Gip aveva escluso i gravi indizi in relazione ai reati-fine, e si censura la manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e individua il criterio distintivo tra rapporti personali e partecipazione associativa. I gravi indizi devono riguardare non la semplice esistenza di legami, ma l’effettivo e consapevole inserimento dell’indagato nell’organizzazione criminale.

Gli indizi devono cioè denotare l’adesione stabile e volontaria al vincolo, la consapevolezza del programma criminoso e il contributo concreto e continuativo, anche non direttivo, purché idoneo a rafforzare la capacità operativa del sodalizio o ad agevolarne le attività.

Su queste basi la motivazione del Tribunale è ritenuta congrua. Essa valorizza il coinvolgimento dell’indagato in diversi progetti imprenditoriali del gruppo, l’assunzione della carica di legale rappresentante di una società in funzione di prestanome, la disponibilità in capo all’associato di supporti informatici con credenziali e dati personali del ricorrente, nonché il contenuto di alcune conversazioni intercettate, lette come costante ricerca di soggetti da utilizzare quali intestatari fittizi di cariche sociali.

Da tali elementi il giudice del riesame ha tratto la conclusione che il ricorrente non fosse un mero lavoratore subordinato, ma un soggetto pienamente inserito nelle dinamiche del sodalizio, con apporto stabile e consapevole. In punto di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione è stato desunto dalla natura organizzata e non episodica della condotta, dal protrarsi delle attività fino a dicembre 2022 e dalla disponibilità a prestarsi come prestanome; il ruolo subordinato ha giustificato l’attenuazione in obbligo di dimora.

Le censure difensive, osserva la Corte, prospettano una ricostruzione alternativa dei fatti e delle risultanze investigative. In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione dei giudici di merito un diverso apprezzamento del materiale indiziario, quando la decisione sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente, richiamandosi sul punto Sez. 2 n. 31553 del 2017, Sez. 4 n. 18795 del 2017 e Sez. 6 n. 11194 del 2012. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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