Reformatio in peius e modalità di applicazione della sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. II n. 31826 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica, neppure in bonam partem. Esso opera, pertanto, soltanto con riguardo alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice d’appello in difetto di impugnazione sul punto della parte pubblica. Non viola il divieto, invece, la Corte d’appello che — anche su appello della sola parte civile — modifichi in senso peggiorativo le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen. La condotta di chi induce la persona offesa a erogare somme dietro promessa di interessi e consegna di pietre prive di valore resta qualificabile come truffa, a prescindere dalla qualificazione del negozio sottostante.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva subordinato il già concesso beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma statuita a titolo risarcitorio in favore della parte civile, entro un termine determinato dal passaggio in giudicato. Aveva inoltre concesso il beneficio della non menzione della condanna e confermato l’affermazione di responsabilità per una tentata truffa aggravata e una truffa aggravata.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: da un lato, la violazione di legge e i vizi di motivazione in ordine agli elementi costitutivi della truffa e alla qualificazione del contratto come compravendita anziché mutuo; dall’altro, l’illegittima reformatio in peius derivante dalla subordinazione del beneficio su appello della sola parte civile, con contestazione dell’ammontare posto a suo carico.
La Motivazione della Corte
La Corte distingue anzitutto le due vicende contestate, rilevando che le censure difensive investono esclusivamente quella relativa alla consegna di pietre in garanzia a fronte della dazione di somme dietro promessa di interessi. Quanto a tale vicenda, il Collegio osserva che non sussiste contrasto tra la ricostruzione dei giudici di merito e la tesi difensiva: anche la persona offesa ha riferito di un investimento con promessa di un rendimento percentuale.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione giuridica. La Corte afferma che, indipendentemente dalla natura o dalla qualificazione del negozio sottostante, la condotta di chi induce la persona offesa a erogare somme dietro promessa di interessi mensili non corrisposti, ottenendo in garanzia pietre prive di valore, rimane qualificabile come truffa. Nessun vizio di qualificazione è quindi ravvisabile.
Sul secondo motivo, il Collegio ricostruisce il contrasto giurisprudenziale. Un primo orientamento (richiamato: Sez. 2, n. 12789 del 13/02/2020) riteneva illegittima la statuizione d’ufficio che condizionava il beneficio al risarcimento in assenza di impugnazione della parte pubblica. Un orientamento opposto (Sez. 5, n. 11738 del 30/01/2020) ammetteva che il giudice d’appello, su impugnazione della sola parte civile, potesse subordinare la sospensione al pagamento di una provvisionale.
Il Collegio aderisce a quest’ultima lettura, valorizzando il dato letterale dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che riconduce al divieto unicamente la revoca del beneficio. Poiché il divieto di reformatio in peius ha carattere eccezionale e non tollera applicazione analogica, neppure in bonam partem, esso non ricomprende il caso — diverso dalla revoca — in cui il giudice d’appello abbia subordinato la sospensione condizionale, in senso ipoteticamente peggiorativo, all’adempimento di uno degli obblighi dell’art. 165 cod. pen.
La Corte richiama in senso conforme Sez. 2, n. 35351 del 17/09/2010, relativa alla fissazione del termine per il pagamento della provvisionale. Quanto all’ammontare, l’obbligazione risarcitoria derivante dall’azione concorsuale è solidale, sicché è irrilevante che parte delle somme sia stata versata direttamente a uno dei coimputati. La Corte territoriale ha infine congruamente motivato sulla capacità del ricorrente di far fronte al risarcimento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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