Processo in absentia: la verifica in udienza preliminare vale per il dibattimento (Cass. pen. Sez. II n. 31829 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della riforma del processo in absentia attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), è superata la dicotomia tra udienza preliminare e dibattimento propria del giudizio contumaciale, in favore di un sistema unitario che vede il dibattimento come prosecuzione dell’udienza preliminare. La verifica dell’effettiva conoscenza e della volontaria assenza dell’imputato, svolta in udienza preliminare, si estende quindi al dibattimento, senza necessità di ulteriori controlli, fatti salvi gli istituti dell’impedimento e dell’allontanamento. Tali verifiche restano invece necessarie nei giudizi introdotti senza udienza preliminare. Ne deriva che l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non è applicabile quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di un imputato che, comparso e dichiarato presente in udienza preliminare, non sia comparso alle udienze successive: costui va considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Trento, sezione per i Minorenni, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione del Tribunale per i Minorenni di Trento. L’inammissibilità era stata motivata con il rilievo che l’appello era stato proposto dal difensore d’ufficio dell’imputato assente, sprovvisto di procura speciale, in violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 24, 27, 111 e 3 Cost., sostenendo in particolare che l’imputato minorenne non era assente, essendo comparso nel corso dell’udienza preliminare. Denuncia inoltre la mancata considerazione della richiesta di trattazione orale e l’erronea intestazione della sentenza di primo grado, che lo indicava come assente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il motivo concernente la qualificazione dell’imputato come presente o assente, atteso che la sua soluzione rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollecitata. Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della questione, emerge che l’imputato comparve nel corso dell’udienza preliminare del 28 settembre 2022, fu sentito dal Presidente sui fatti contestati e rese dichiarazioni, ed epigrafato come “libero, presente”.
Il passaggio dal processo contumaciale al processo in absentia — introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e sistematizzato dal d.lgs. n. 150 del 2022 — risponde all’esigenza di assicurare l’effettività del diritto dell’imputato a partecipare al processo, richiedendo non più presunzioni legali di conoscenza, ma la verifica sostanziale della conoscenza e della volontaria rinuncia a comparire.
La Corte valorizza la Relazione illustrativa alla riforma, che collega la posizione processuale dell’imputato all’udienza preliminare, senza necessità di rinnovarne la verifica in una fase che ne è mera prosecuzione. In questa prospettiva, il nuovo art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. indica il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza per la “prosecuzione del processo”, mentre l’art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen. opera da cerniera tra le due fasi, distinguendo l’ipotesi in cui l’udienza preliminare vi sia stata da quella in cui manchi.
Sul piano intertemporale, l’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 dispone che, nei processi pendenti, la vecchia disciplina resta ferma solo se sia già stata pronunciata ordinanza di assenza. Nel caso in esame, essendo stata dichiarata la presenza prima dell’entrata in vigore della riforma, trova applicazione la nuova disciplina.
Quanto alla qualificazione dello stato dell’imputato, la Corte rileva che, pur risultando questi dichiarato assente alle udienze successive, al decreto di rinvio a giudizio e nell’intestazione della sentenza di primo grado, tale mancata comparizione non supera la presenza verificata alla prima udienza. L’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. considera presente l’imputato che, dopo essere comparso, si allontani o non compaia alle udienze successive. Le indicazioni contrarie sono quindi errate e non possono riverberarsi in danno dell’imputato. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento per il giudizio.
Nota della Redazione
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