Inammissibile il parere sull’obbligo del conto giudiziale per i gestori delle strutture ricettive (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 68 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, intestata alle Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e integrata dall’art. 2 della legge n. 1/2026, non può essere utilizzata per ottenere pronunciamenti su questioni che coinvolgano attribuzioni proprie delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o di altri organi giudiziari. La richiesta di parere è pertanto inammissibile per difetto del requisito oggettivo quando il quesito concerna la sussistenza della qualifica di agente contabile e il conseguente obbligo di rendere il conto giudiziale, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione contabile ai sensi dell’art. 103 della Costituzione e del d.lgs. n. 174/2016. La mera presenza di pronunce di organi giurisdizionali sulla questione costituisce indicatore sintomatico della sua estraneità alla materia della contabilità pubblica.
Il Fatto
Il Comune di Imperia ha formulato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, chiedendo chiarimenti in ordine all’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di presentare il conto giudiziale per l’imposta di soggiorno, disciplinata dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011. Il quesito si inseriva nel quadro della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha inciso sulla natura di detta imposta e sulla giurisdizione competente.
In particolare, il Comune chiedeva alla Sezione di pronunciarsi sulla permanenza di tale obbligo alla luce dell’ordinanza n. 1527 del 2026 delle Sezioni unite della Corte di cassazione che ha declinato la giurisdizione del giudice contabile a favore del giudice tributario per le controversie sull’omesso versamento dell’imposta di soggiorno, nonché sull’adeguamento delle procedure interne alla qualifica del gestore come responsabile d’imposta e sull’eventuale abrogazione delle correlate norme sanzionatorie.
La Motivazione della Corte
La Sezione ligure ha esaminato la richiesta sotto il profilo soggettivo, procedurale e oggettivo. Sotto i primi due profili l’istanza è stata ritenuta ammissibile in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato ai sensi dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, e trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali. La Sezione ha tuttavia rilevato che l’istanza non richiamava espressamente il fondamento normativo né prospettava una soluzione interpretativa come richiesto dalla nuova disciplina introdotta dall’art. 2 della legge n. 1/2026.
Nel merito, la pronuncia ha richiamato il quadro nomofilattico consolidato in materia di ammissibilità oggettiva delle richieste di parere, a partire dalla deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite e dalla deliberazione n. 24/2019/QMIG della Sezione delle autonomie. Secondo tali principi la funzione consultiva non può estendersi a tutti i settori dell’azione amministrativa né ricomprendere qualsivoglia attività con riflessi finanziari, e non può interferire con le valutazioni riservate agli organi giurisdizionali.
La Sezione ha quindi valorizzato il dato per cui la questione prospettata dal Comune attiene alla qualifica di agente contabile dei gestori delle strutture ricettive e al conseguente obbligo di rendere il conto giudiziale, materia espressamente attribuita alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti dagli artt. 137 e seguenti del d.lgs. n. 174/2016 e dall’art. 103 della Costituzione. A ciò si aggiunge la circostanza che le Sezioni unite della Cassazione si sono già pronunciate sul difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario per le controversie sull’omesso versamento dell’imposta di soggiorno.
La richiesta, pertanto, non solo interferiva con le valutazioni di altro plesso giurisdizionale, ma si sovrapponeva integralmente a una competenza che la legge attribuisce alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. La Sezione ligure ha richiamato a sostegno i precedenti delle Sezioni di controllo per Veneto, Piemonte, Umbria e Molise, che hanno ritenuto inammissibili analoghi quesiti in materia di conto giudiziale per l’imposta di soggiorno. In conclusione, la richiesta di parere è stata dichiarata inammissibile per difetto del requisito oggettivo.
Nota della Redazione
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