Onere di provare la titolarità del diritto come elemento costitutivo della domanda (TAR Sicilia n. 1334 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La titolarità del diritto sostanziale azionato in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, alla fondatezza della stessa. La relativa prova grava, ai sensi dell’art. 2697 c.c., su chi agisce, il quale non può limitarsi ad allegare che il diritto sussiste, ma deve allegare che quel diritto gli appartiene e dimostrare le ragioni giuridiche che lo collegano alla sua persona. La negazione della titolarità da parte del resistente è mera difesa, non eccezione in senso stretto, e la carenza di legittimazione ad agire è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. Il principio di non contestazione non vincola meccanicamente il giudice quando oggetto della contestazione sia un fatto-diritto, ben potendo questi rilevarne l’inesistenza dagli atti di causa. Ne deriva il rigetto della domanda restitutoria e risarcitoria fondata sulla sola affermazione della qualità di erede, non comprovata dalle risultanze dei pubblici registri immobiliari.
Il Fatto
La ricorrente agisce per la restituzione, previa riduzione in pristino, di un immobile che assume di proprietà, illegittimamente occupato dal Comune convenuto e trasformato con la realizzazione di un impianto idrico, in assenza di decreto di esproprio e di indennità. In via subordinata chiede l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 con il correlato indennizzo, oltre al risarcimento per il periodo di occupazione illegittima.
La dante causa aveva adito il Tribunale di Patti con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.; quel giudice ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. N medio tempo la proprietaria è deceduta, lasciando la ricorrente quale unica erede. Il Comune eccepisce il difetto di prova della legittimazione, l’inammissibilità del ricorso in riassunzione e la prescrizione delle pretese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso per difetto di prova di un elemento costitutivo della domanda. La questione non è di legittimazione processuale in senso stretto, ma di titolarità del diritto sostanziale: essa attiene al merito e alla fondatezza della pretesa, sicché non può essere addossata al resistente come oggetto di eccezione.
Richiamando Sezioni Unite n. 2951 del 2016, il Tribunale ribadisce che chi fa valere un diritto in giudizio deve dimostrare le ragioni giuridiche che collegano quel diritto alla propria persona. Anche per il risarcimento del danno occorre provare la titolarità di un diritto reale sul bene danneggiato, oltre a danno e nesso causale. La negazione opposta dal convenuto è mera difesa, non soggetta a decadenza, e la relativa carenza è rilevabile d’ufficio.
Quanto al principio di non contestazione ex art. 115, primo comma, c.p.c., la Corte ne esclude l’operatività automatica: quando la contestazione investe un fatto-diritto, il giudice può rilevare l’inesistenza della circostanza allegata anche in assenza di difesa contraria, ove essa emerga dagli atti e dal materiale probatorio.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la ricorrente non ha prodotto la dichiarazione di successione della quale aveva indicato l’avvenuto deposito, né le risultanze dei pubblici registri immobiliari. La sola affermazione della qualità di erede non basta, potendo essere intervenuti atti o fatti, antecedenti o successivi, idonei a determinare la perdita o il non acquisto della proprietà, come già ritenuto dal Tribunale nella sentenza n. 887 del 2023.
Il ricorso è pertanto respinto; le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda. Resta assorbita ogni ulteriore doglianza, ivi compresa l’eccezione di prescrizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197