RIA regionali e riflessi pensionistici: inapplicabile la sentenza della Consulta (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 392 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, che ha fissato al 31.12.1990 il termine delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità, non è invocabile dal personale della Regione Siciliana per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico. La disciplina regionale della RIA, adottata nell’esercizio della potestà esclusiva in materia di stato giuridico ed economico dei dipendenti, è autonoma e non armonizzata a quella statale, sicché la pronuncia della Consulta resta circoscritta al comparto dei dipendenti statali. Nel giudizio pensionistico è inoltre inammissibile la contestazione sulla consistenza degli emolumenti percepiti prima del 1° luglio 1998, quando non proposta nel termine di decadenza. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste quando il petitum sostanziale attiene alla riliquidazione della pensione, senza conseguenze sul rapporto di servizio cessato.
Il Fatto
I ricorrenti, ex dipendenti della Regione Siciliana in quiescenza, hanno convenuto in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia e l’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica per ottenere la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento di quiescenza.
A fondamento della domanda hanno dedotto la spettanza delle maggiorazioni della R.I.A. per il triennio 1991-1993, sulla scorta della Corte cost., sent. n. 4/2024, che ha dichiarato illegittimo il comma 3 dell’art. 51 della legge n. 388/2000. Assumono che l’espunzione della norma spiegherebbe effetti anche nell’ordinamento regionale, data la progressiva armonizzazione delle due discipline. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, la prescrizione e, nel merito, l’inapplicabilità della pronuncia della Consulta al personale regionale.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il petitum sostanziale attiene esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica, senza alcuna conseguenza sul rapporto di lavoro già cessato. Richiamando Cass. n. 17927 del 2013 e Cass. Sezioni Unite n. 12337 del 2010, si afferma che la giurisdizione contabile sussiste quando la domanda, proposta dal dipendente già in quiescenza, riguarda l’ammontare della pensione e non gli obblighi contributivi nascenti dal rapporto di impiego.
Nel merito il ricorso è infondato. La pretesa alla riliquidazione poggia sull’asserita spettanza degli incrementi RIA per il triennio 1991-1993, quali presupposti del ricalcolo della base pensionistica. Tale valutazione è però preclusa dalla disciplina transitoria dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice amministrativo, a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000, le controversie relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998. I ricorrenti non hanno mosso alcuna contestazione nel termine.
Il dato è decisivo perché l’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973 richiede che gli elementi retributivi siano integralmente percepiti all’atto del collocamento in quiescenza per transitare nella base pensionabile. Non essendo stata proposta l’azione davanti al giudice del lavoro e difettando atti interruttivi, i crediti retributivi sarebbero caduti in prescrizione.
La Corte esclude, inoltre, che la Corte cost., sent. n. 4/2024 sia applicabile ai dipendenti regionali. La pronuncia riguarda uno specifico comparto statale e non è possibile estrapolarne un principio erga omnes. La disciplina siciliana della RIA, scaturita dall’art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto, è autonoma: l’art. 5 l.r. n. 11/1988 e l’art. 5 l.r. n. 19/1991 hanno cristallizzato al 1° luglio 1990 gli incrementi legati al sistema previgente di classi e scatti, senza rinvio alla normativa statale. Le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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