Partecipazioni indirette in NewCo e vincoli Tusp: parere negativo della Corte (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 42 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nel pronunciarsi ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni indirette, è chiamata a verificarne la conformità ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 Tusp, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’analitica motivazione costituisce l’oggetto proprio del controllo: essa deve esplicitare la necessità del nuovo soggetto societario per il perseguimento delle finalità istituzionali, il rispetto dei vincoli finalistici e tipologici, la convenienza economica e l’assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. La perpetuazione, oltre la scadenza della gestione salvaguardata, di una doppia partecipazione per l’erogazione di un servizio unitario, a fronte dell’alternativa dell’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico, integra un profilo di carenza motivazionale rilevante ai fini del parere negativo.

Il Fatto

Il Comune di Airasca, compreso nell’ATO TO3 Torinese, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con la quale ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni, la “Società Pinerolese Acque S.p.A.”, partecipata al 51% dal gestore unico SMAT S.p.A. e al 49% da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A..

L’operazione mira a conservare, accanto al gestore unico, un gestore operativo nell’area del Pinerolese dopo la scadenza, fissata al 31 dicembre 2023, della gestione salvaguardata di ACEA. Il Comune, già socio sia di SMAT sia di ACEA, assumerebbe una partecipazione indiretta nella NewCo per il tramite di entrambe le società direttamente partecipate. Con la comunicazione, sono pervenute alla Sezione altre quarantatré deliberazioni consiliari di contenuto analogo.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica l’atto come rientrante nel perimetro dell’art. 5, comma 3, Tusp, trattandosi di acquisizione di partecipazione indiretta in una società destinata a svolgere le medesime attività del gestore operativo uscente. Il procedimento è ricondotto alla funzione di controllo, non consultiva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Riunite n. 16/2022: il pronunciamento interviene dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo e il termine di sessanta giorni è funzionale all’esame della Corte.

Sul piano della consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, Tusp, la Sezione osserva che il termine di otto giorni concesso per le osservazioni, a fronte di un confronto avviato oltre due anni prima, appare una modalità piuttosto limitata, tanto più che dalla delibera non emerge se siano pervenute osservazioni. Il richiamo alle “ragioni di urgenza” non risulta persuasivo.

Il profilo centrale attiene al requisito di necessità ex artt. 4 e 5 Tusp. La Corte rileva che la scelta di costituire la NewCo è discrezionale e non imposta dalla legge, e che essa perpetuerebbe l’anomalia di due soggetti partecipati per un unico servizio. Cessata la gestione salvaguardata, la doppia partecipazione sarebbe giustificabile solo in presenza di ragioni eccezionali, mentre la soluzione ordinaria — l’assunzione diretta della gestione operativa da parte di SMAT — era “a portata di mano”. La motivazione non chiarisce perché le difficoltà del gestore unico si ripercuoterebbero in misura significativa sul singolo comune, data la sua quota minima. La tutela della tradizione dei comuni del Pinerolese incontra il limite del rispetto della legge.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, dalla perizia emerge un valore del ramo d’azienda negativo e margini operativi esigui, di poco superiori all’1% dei costi previsti, a fronte della solidità economica di SMAT. Sotto il profilo della convenienza economica, la Corte rileva che non è chiarito come la costituzione di un nuovo soggetto, con i costi degli organi di governo, possa risultare maggiormente conveniente rispetto all’alternativa.

Infine, quanto alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato ex art. 107 TFUE, la Sezione osserva che la posizione del socio al 49% ACEA, multi-utility attiva in più settori, avrebbe richiesto una valutazione specifica, non emergendo con chiarezza l’esclusione di benefici economici. La motivazione risulta pertanto carente. La Corte delibera di ravvisare elementi ostativi alla costituzione della società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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