Partecipazioni societarie del Comune e controllo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 233 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dalla legge n. 118 del 2022, attribuisce alla Corte dei conti il controllo sull’atto deliberativo con cui l’amministrazione assume la qualità di socio, anche quando l’acquisizione avvenga tramite sottoscrizione di aumento di capitale con conferimento in natura in società già esistenti. La funzione di controllo si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione, e non si estende alle operazioni societarie straordinarie compiute dal socio su partecipazioni già detenute. L’atto deliberativo deve contenere analitica motivazione su necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il Fatto
Il Comune di Cesiomaggiore ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare n. 18 del 24 aprile 2024, con la quale ha approvato un’operazione di aggregazione societaria diretta all’affidamento del servizio integrato dei rifiuti urbani nel bacino della Provincia di Belluno. L’operazione prevede il conferimento delle quote detenute in tre società pubbliche nella costituenda holding Bellunum s.r.l., con un aumento di capitale sociale e approvazione dei nuovi statuti e del regolamento sul controllo analogo congiunto.
All’esito, il Comune deterrà la partecipazione diretta in Bellunum s.r.l. e la partecipazione indiretta nelle altre tre società. L’ente ha chiesto alla Sezione di pronunciarsi sulla conformità dell’atto ai parametri di cui all’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto l’ambito oggettivo della nuova funzione, richiamando le Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG. Il controllo opera nel momento in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la veste di socio. Non riguarda invece le decisioni su partecipazioni già detenute, come aumenti di capitale deliberati nella qualità di socio, trasformazioni e fusioni. L’assunzione della qualità di socio segna quindi il confine tra gli atti soggetti al parere e quelli esclusi.
La Corte osserva che, pur trattandosi di un’operazione societaria straordinaria, la fattispecie ricade tra le ipotesi soggette a controllo. Ciascun ente partecipante, all’esito della prima fase, acquisisce la qualità di socio in una nuova società, direttamente verso Bellunum o indirettamente verso le altre tre, non essendo ancora ravvisabile la fusione per incorporazione. Il richiamo alle Sezioni riunite n. 19/2022/QMIG conferma che solo la successiva fusione, per i soci delle incorporate, si atteggia a continuazione del contratto sociale in condizioni di sostanziale neutralità.
Sul piano ordinamentale, la Sezione rileva che la scelta della forma di gestione e dell’affidamento in house providing è riservata al Consiglio di Bacino, in forza degli artt. 3-bis e segg. d.l. n. 138 del 2011, dell’art. 203 d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 14 d.lgs. n. 201 del 2022 e della legge regionale n. 52 del 2012. Residuano perciò margini limitati di discrezionalità in capo all’ente procedente.
Quanto ai requisiti, la Corte verifica il rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale di cui agli artt. 7 e 8 TUSP: l’atto è adottato dal Consiglio comunale con delibera dichiarata immediatamente esecutiva. Sono soddisfatti i vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP, poiché le società sono a responsabilità limitata e operano in servizi pubblici locali.
Con riferimento alla sostenibilità finanziaria, la Sezione richiama la duplice accezione, oggettiva e soggettiva: l’operazione non comporta esborsi né futuro fabbisogno di equity, trattandosi di conferimenti in natura, fermo restando il compito dell’ente di monitorare l’equilibrio di bilancio. Quanto alla convenienza economica, la motivazione si fonda su uno studio commissionato sulla convenienza dell’affidamento in house e su un’analisi di benchmark recepita dal Consiglio di Bacino. Infine, l’intervento appare compatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, non essendovi intervento finanziario dei soci.
La Sezione conclude pertanto per l’insussistenza di elementi ostativi alla partecipazione diretta e indiretta del Comune nelle quattro società.
Nota della Redazione
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