Partecipazioni societarie e resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 31 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
I titoli azionari e le quote di partecipazione rientrano tra i beni mobili dello Stato per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267/2000, e l’obbligo permane anche per i titoli c.d. dematerializzati. Assume la qualifica di agente contabile, e dunque è tenuto alla resa del conto, non il mero detentore materiale dei titoli, bensì il soggetto incaricato di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, secondo una concezione ampia del concetto di maneggio. Il soggetto che si limiti a custodire i titoli, senza alcun potere dispositivo, è gravato solo da debito di vigilanza e non da debito di custodia: egli non è tenuto alla resa del conto e il giudizio di conto a suo carico è improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’ente di presentare il conto secondo le regole proprie, coercibile ad iniziativa del Procuratore contabile tramite il giudizio per resa di conto.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore ha rimesso al Collegio, con la relazione di irregolarità n. 90/2023, il conto giudiziale reso per l’esercizio 2014 da una società partecipata da un Comune, nella sua qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell’ente. Il conto era presentato in forma di elenco, estrapolato dal Libro soci, ed era stato parificato dal Comune con determinazione del responsabile del servizio finanziario.

In via preliminare, il Magistrato istruttore ha posto il problema dell’eventuale improcedibilità del giudizio di conto, dovendosi individuare il soggetto tenuto alla resa del conto delle azioni e delle partecipazioni: se il mero custode-detentore, oppure colui che materialmente esercita i diritti di azionista. Il quesito si riproponeva in termini analoghi per i titoli dematerializzati, rispetto ai quali rilevano le modalità di esercizio della gestione e l’applicazione delle direttive impartite dai titolari pubblici. All’udienza il pubblico ministero si è rimesso alle valutazioni del Collegio, senza comparizione delle parti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dei titoli azionari come beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale in forza dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267/2000. Il principio è ricondotto alla Cass. SS.UU., ord. n. 7390 del 2007, che ha ricollegato l’inclusione dei diritti e delle azioni tra i beni mobili a un principio costituzionale, tanto più rilevante dopo il processo di privatizzazione delle partecipazioni pubbliche. L’obbligo si estende ai titoli dematerializzati, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.

Il passaggio centrale riguarda l’individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile. La giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale che individuava il responsabile nel solo consegnatario materiale dei titoli, ha ritenuto che agente contabile sia il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce, sulla base di una concezione più ampia del concetto di maneggio (Sez. Molise n. 64 del 2017; Sez. Veneto n. 122 del 2017; Sez. Veneto n. 99 del 2019; Sez. Giur. Toscana n. 127 del 2020).

La Corte precisa il contenuto del conto: esso deve descrivere i titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, poiché i consegnatari dei diritti e delle azioni rispondono anche delle variazioni dei crediti ai sensi dell’art. 29 R.D. n. 827/1924. Devono inoltre essere documentate le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive dei titolari pubblici. Sul punto la Cass. SS.UU., ord. n. 7390 del 2007 ha però chiarito che l’agente contabile non può essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto: il mancato esercizio di tali diritti può semmai fondare una distinta responsabilità azionabile su iniziativa del Pubblico Ministero contabile.

Quanto all’ente, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175/2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.

Nel caso concreto, la società non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio, essendosi limitata a detenere i titoli quale mera depositaria, senza alcun potere dispositivo. Essa è pertanto gravata solo da debito di vigilanza e non da debito di custodia: non è tenuta alla resa del conto e il giudizio è improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’ente di presentare il conto, con trasmissione della sentenza al Procuratore regionale per l’eventuale istanza di resa di conto. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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