Divieto permanente ai camper illegittimo per difetto di istruttoria e discriminazione (TAR Lombardia n. 281 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze con cui l’ente proprietario vieta il transito ai soli autocaravan e caravan su un tratto di strada comunale sono illegittime per difetto di istruttoria e di motivazione quando si fondano su affermazioni generiche, non supportate da dati oggettivi sui flussi di traffico né da specifici rilievi tecnici sulla sede stradale. Il divieto permanente che colpisce esclusivamente tali veicoli, lasciando libero il transito a mezzi di analoghe o maggiori dimensioni, è immotivatamente discriminatorio e viola l’art. 185, comma 1, cod. strada, che sottopone gli autocaravan alla stessa disciplina degli altri veicoli ai fini dei divieti e delle limitazioni previsti dagli articoli 6 e 7. Le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di ordinanze di regolamentazione della circolazione sono vincolanti per gli enti proprietari e costituiscono parametro di legittimità degli atti adottati.

Il Fatto

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha impugnato l’ordinanza con cui il responsabile dell’area tecnica del Comune di Idro ha istituito, dalla data di adozione e fino a nuove disposizioni, il divieto di transito permanente riservato a camper, autocaravan e simili lungo un tratto di via Vantone, di circa un chilometro, fino all’abitato di Vesta. Il provvedimento esentava dal divieto solo i veicoli utilizzati per raggiungere le proprie residenze o case vacanza, previa comunicazione delle targhe.

L’ordinanza richiamava gli artt. 5, 6 e 7 cod. strada e indicava quali ragioni la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica: l’intenso traffico di camper nei mesi estivi, la sezione stradale particolarmente stretta e la natura di strada senza uscita. Il Comune non si è costituito. La causa è giunta alla decisione sull’udienza pubblica del 6 marzo 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto affermato la legittimazione ad agire dell’associazione, riconoscendone la rappresentatività e l’omogeneità dell’interesse diffuso azionato, coerente con lo scopo statutario di tutelare la circolazione degli utenti in autocaravan.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’art. 185, comma 1, cod. strada assoggetta gli autocaravan, ai fini dei divieti e delle limitazioni degli articoli 6 e 7, alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La giurisprudenza amministrativa esclude che tale categoria possa essere sottoposta a una regolamentazione discriminatoria in materia di transito e sosta.

Il Collegio non ha negato che l’art. 6, comma 4, lett. b), cod. strada consenta limitazioni per determinate categorie di utenti. Ha però ricordato che, secondo la direttiva ministeriale prot. 381/2011, tali limitazioni non possono fondarsi sul generico richiamo alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche delle strade, ma devono essere comprovate da documenti o analisi tecniche. Analogo indirizzo emerge dalla direttiva prot. 31543 del 2007, che stigmatizza le ordinanze affette da carenza di attività istruttoria e richiama il criterio di imparzialità.

Tali direttive sono state ritenute vincolanti per gli enti proprietari e parametro di legittimità delle ordinanze, in forza degli artt. 5, comma 1, 35, comma 1, e 45, comma 2, cod. strada. Nel caso concreto, la stessa nota comunale del 5 agosto 2022 ammetteva l’assenza di strumenti di misurazione dei flussi e di specifici rilievi sulla carreggiata: il provvedimento si fondava dunque su presupposti generici, con conseguente violazione delle direttive.

Il Collegio ha inoltre ravvisato profili di illogicità e irragionevolezza, perché il divieto colpiva solo caravan e autocaravan e non veicoli di analoghe o maggiori dimensioni, e operava in via permanente per tutto l’anno, benché lo stesso atto riconoscesse l’intensità del traffico soprattutto nei mesi estivi. Da qui l’accoglimento del ricorso, l’annullamento del provvedimento e la condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *