Nesso causale tra servizio di polizia e patologia rachidea accertato dal CML (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 31 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui il dipendente ancora in servizio, a fronte del diniego amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, domandi in sede giudiziale l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato come bene della vita, anche senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Nel giudizio contabile il parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, congruamente motivato e sorretto da dati clinici affidabili, può prevalere sul contrario avviso del Comitato di verifica per le cause di servizio, ove quest’ultimo si fondi su un generico richiamo a processi dismetabolico-degenerativi. Il nesso eziologico va valutato secondo i criteri quali-quantitativo, modale e cronologico, in relazione alle mansioni effettivamente svolte e alla loro capacità lesiva.

Il Fatto

Il ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato assegnato alla Squadra Mobile, aveva prestato servizio esterno di soccorso pubblico presso le Sezioni Volanti per circa vent’anni. Nel 2017 presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ernia discale L5 S1“. La Commissione Medica Ospedaliera la ascriveva alla Tabella B; il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo, ravvisando una patologia dismetabolico-degenerativa legata al fisiologico invecchiamento. Il Ministero dell’interno respingeva l’istanza in conformità a tale parere.

Il dipendente adiva quindi la Corte dei conti chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa o concausa di servizio e l’ascrivibilità alla VIII categoria della Tabella A del d.P.R. n. 834/1981, quale presupposto della futura pensione privilegiata. L’INPS eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso, in attesa della pronuncia delle Sezioni Riunite.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta anzitutto le questioni preliminari. La costituzione del Ministero dell’interno è tardiva, perché intervenuta oltre il termine del decimo giorno antecedente l’udienza previsto dall’art. 156, comma 1, c.g.c.; da ciò deriva la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS è respinta, sussistendo l’interesse del ricorrente a rendere opponibile all’Istituto la sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio, con i riflessi sul trattamento privilegiato.

Nel merito dell’ammissibilità, il giudice richiama la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM del 17 agosto 2023, che ha risolto il conflitto interpretativo enunciando il principio secondo cui è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, domandi l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, pur non avendo presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Sul piano sostanziale, la Corte si uniforma al parere del C.M.L., che ha ricostruito la storia clinica del ricorrente e ha evidenziato come l’attività prestata per circa vent’anni in servizio esterno di soccorso pubblico sia stata caratterizzata da un notevole impatto traumatologico a carico dello scheletro assile, con politraumi, policontusioni e continui microtraumi correlati ai turni di pattuglia. Tali attività, secondo il Collegio, hanno contribuito alla determinazione del danno rachideo residuato, soddisfacendo i criteri quali-quantitativo, modale e cronologico.

Il giudice reputa il parere ampio, analitico e congruamente motivato, sorretto da dati clinici di sicura affidabilità, e richiama per relationem le relative argomentazioni ad integrazione della motivazione, sulla scorta di Cass. n. 6144/2012 e Cass. n. 22297/2014. Il ricorso è quindi accolto: l’infermità è riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla data della domanda amministrativa del 12.10.2017, esclusivamente in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, con ascrivibilità alla VIII categoria della Tabella A.

Le spese di giustizia non sono liquidate per il principio di gratuità delle cause previdenziali di cui all’art. 10 della legge n. 533/1973; le spese di lite sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. in ragione della complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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