Diniego di particolare tenuità: motivazione implicita sui soli criteri rilevanti (Cass. pen. Sez. 7 n. 6949 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sull’istanza di non punibilità, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Tale valutazione va compiuta utilizzando i parametri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., ma il giudice è tenuto a indicare specificamente soltanto quelli ritenuti all’uopo rilevanti. In caso di diniego, l’onere motivazionale deve ritenersi comunque soddisfatto quando il giudice, pur senza dedicare alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia qualificato la condotta in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto di particolare tenuità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, era stato condannato dalla Corte di appello di Bologna per il reato di inosservanza del divieto di reingresso nel territorio dello Stato, conseguente a un provvedimento di espulsione. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo deduceva vizi concernenti l’elemento soggettivo del reato; con il secondo eccepiva l’erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare il primo motivo, ha rilevato la sostanziale aspecificità delle doglianze, che non si confrontavano con gli ampi rilievi svolti dal giudice di merito. Il ricorrente, presente in Italia da decenni e capace di esprimersi correttamente in italiano, aveva certamente compreso la portata del divieto di reingresso violato, tanto più che aveva riportato una precedente condanna per analoga condotta. La Corte ha valorizzato anche la circostanza che l’imputato si fosse registrato in albergo sotto falso nome, ciò che dimostrava la consapevolezza di ciò che sarebbe accaduto qualora avesse declinato le proprie generalità.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha ricordato che la decisione impugnata si pone in coerente continuità con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito, nell’interpretare l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, è tenuto a motivare il suo convincimento indicando specificamente i parametri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen. ritenuti rilevanti. Il giudice di appello aveva individuato tali ragioni ostative nelle modalità oggettivamente insidiose della condotta, commessa declinando generalità fittizie allo scopo di eludere i controlli delle autorità e in assenza di plausibili giustificazioni personali o familiari.
La Corte ha inoltre precisato che in caso di diniego della causa di non punibilità l’onere motivazionale deve intendersi soddisfatto anche quando il giudice, pur non dedicando alla questione apposite considerazioni, abbia qualificato la condotta in termini tali da escludere impliciter la particolare tenuità del fatto, richiamando i precedenti di Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017 e Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016.
Le contestazioni del ricorrente sono state pertanto ritenute di tangibile fragilità, perché attenevano all’astratta riconoscibilità del beneficio senza confrontarsi con le caratteristiche concrete della fattispecie. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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