Il titolo conseguito presso università non accreditata nello Stato d’origine non è riconoscibile in Italia (TAR Lazio n. 10748 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo di studio conseguito all’estero, non è sufficiente che l’istituto che lo ha rilasciato sia autorizzato a operare nel proprio Paese, ma è necessario che lo stesso sia parte integrante del sistema formativo nazionale di quello Stato, tramite apposito atto di riconoscimento o accreditamento. I titoli rilasciati da un istituto non accreditato non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2005/36/CE né della Convenzione di Lisbona del 1997, ratificata con legge n. 148/2002, e non possono essere riconosciuti. Le libertà di circolazione del TFUE non impongono allo Stato ospitante di attribuire a un titolo un valore superiore a quello che esso ha nello Stato di origine. La mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non determina l’annullamento del provvedimento di diniego ove questo abbia carattere vincolato.
Il Fatto
Un docente aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera presso l’ISFOA, istituto privato di formazione costituito ai sensi del codice civile svizzero, per le classi di concorso relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. Dopo un primo giudizio conclusosi con l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, il Ministero rigettava nel merito l’istanza, rilevando che l’istituto non figurava nell’elenco delle università accreditate dalle autorità elvetiche e non era autorizzato al rilascio di titoli abilitanti all’insegnamento. Il provvedimento negava la sussistenza dei presupposti per la valutazione del titolo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, applicabile alla Svizzera in base agli accordi bilaterali con l’Unione Europea. Il docente impugnava il diniego, articolando numerosi motivi di censura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo le censure infondate e trattabili unitariamente. Il Collegio ha ricostruito il quadro giuridico muovendo dalla Convenzione di Lisbona, chiara nel precisare che l’istituto estero deve essere non solo autorizzato ad esercitare l’attività formativa, ma anche accreditato e inserito nel sistema universitario del Paese di origine. Tale lettura è confermata anche dal Manuale EAR-European Area of Recognition, che raccomanda di verificare lo status dell’istituzione e l’effettivo completamento delle procedure di accreditamento previste nell’ordinamento di riferimento.
Quanto al sistema elvetico, la Corte ha precisato che l’appartenenza dello spazio formativo interno non determina automaticamente l’inclusione nel sistema universitario svizzero: la linea di discrimine risiede proprio nell’accreditamento. L’ISFOA, non essendo riconosciuta dalle autorità elvetiche, rilascia titoli privi di ogni carattere ufficiale, non riconducibili alle nozioni di titolo di formazione e attestato di competenza di cui alla Direttiva 2005/36/CE.
Il Collegio ha poi escluso che i principi affermati dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del dicembre 2022 potessero trovare applicazione. La presente fattispecie è radicalmente diversa, attenendo a un titolo estraneo al riconoscimento legale in Svizzera. In proposito, il TAR richiama la recente giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui le libertà di circolazione non impongono allo Stato ospitante di attribuire al titolo un valore superiore a quello che esso ha nello Stato di origine, né la fiducia reciproca può essere invocata in assenza di qualunque garanzia di qualità.
Da ultimo, la Corte ha ritenuto applicabile l’orientamento del Consiglio di Stato per cui la mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 degrada a vizio non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, trattandosi di provvedimento vincolato. Esito, questo, confermato dal carattere ostativo della mancanza di accreditamento dell’istituto, che non lascia all’Amministrazione alcun margine di apprezzamento discrezionale. Il ricorso è stato respinto, con spese compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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