Ottemperanza e cessata materia del contendere con spese per soccombenza virtuale (TAR Piemonte n. 977 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile, l’intervenuto pagamento delle somme dovute in corso di causa determina la cessata materia del contendere, non potendosi emettere un ordine di ottemperanza ormai privo di oggetto. La regolamentazione delle spese di lite segue tuttavia il criterio della soccombenza virtuale: quando l’amministrazione abbia adempiuto solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso, le spese sono poste a suo carico, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La valutazione della soccombenza virtuale presuppone la verifica dei presupposti dell’azione, tra cui il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento della retribuzione professionale docente, per un importo di euro 2.509,02. La sentenza civile era stata pubblicata il 22.12.2023, notificata il 19.01.2024 e non era stata eseguita.

La ricorrente ha chiesto l’ordine all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme, in linea capitale e per interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Dopo l’ordinanza istruttoria del Collegio, la ricorrente ha attestato di aver ricevuto il pagamento della sorte capitale, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere e la condanna alle spese per soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto dell’intervenuta ottemperanza in corso di causa alla sentenza civile azionata, dichiarando la cessata materia del contendere. Venuta meno la materia dell’ottemperanza per effetto del pagamento sopravvenuto, non residua alcun ordine da impartire all’amministrazione.

La questione si sposta sulla regolamentazione delle spese. Il Collegio le pone a carico del Ministero intimato in applicazione della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari. L’amministrazione non ha contestato che la sentenza civile fosse rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso.

In assenza di tale pagamento, sussistevano tutti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. Il Collegio verifica il passaggio in giudicato della sentenza civile, attestato dal certificato di cancelleria, la notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica stessa e quella del ricorso, come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Quanto alla liquidazione, il Collegio richiama i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva svolta, dell’esito della controversia e dell’assimilabilità della causa, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25.03.2016, n. 1247. Le spese sono liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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