Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso: l’obiettivo del ricorrente viene meno (TAR Calabria n. 1490 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata dal difensore munito del potere di rinunciare, sottoscritta per adesione dalla difesa della parte controinteressata e notificata all’amministrazione resistente che non vi si oppone, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, co. 1, c.p.a. La declaratoria di estinzione consegue alla manifestazione di volontà del ricorrente di non proseguire nell’azione, senza che residui alcun interesse alla decisione nel merito. La peculiarità della vicenda e la natura degli interessi sottesi giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava i decreti rettorali con i quali l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro aveva approvato gli atti di una procedura selettiva pubblica per il conferimento di borse di studio per un Corso di Dottorato, nonché la graduatoria generale di merito nella parte in cui aveva dichiarato vincitore un altro candidato anziché lo stesso ricorrente. Con la proposizione del ricorso, l’interessato chiedeva l’annullamento degli atti di gara e della conseguente nomina del controinteressato.
Nel corso del giudizio, il ricorrente depositava una dichiarazione di rinuncia agli atti del ricorso, sottoscritta dal proprio difensore munito del potere di rinunciare, alla quale aderiva formalmente anche la difesa del controinteressato. La dichiarazione veniva inoltre notificata all’amministrazione resistente, la quale non opponeva alcuna contestazione alla rinuncia stessa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, preso atto della dichiarazione di rinuncia depositata in vista dell’udienza di smaltimento, ha verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in rito. In particolare, il Collegio ha rilevato che la rinuncia risultava sottoscritta dal difensore del ricorrente, munito del relativo potere, e che la stessa era stata notificata alle altre parti del processo, ottenendo l’adesione del controinteressato e la mancata opposizione dell’amministrazione.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto di dover dar atto della rinuncia al ricorso, dichiarando estinto il giudizio ai sensi dell’art. 84, co. 1, c.p.a. La scelta del ricorrente di non proseguire nell’azione ha reso superfluo l’esame nel merito delle censure dedotte avverso la procedura selettiva, determinando la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità della vicenda sottesa al ricorso e la natura degli interessi coinvolti. La pronuncia estintiva chiude definitivamente il rapporto processuale senza alcuna statuizione sulla fondatezza o meno delle pretese originariamente azionate dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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